Pensione privilegiata militare: difetta interesse ad agire senza classificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di pensioni militari, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire quando le infermità dedotte siano state classificate dalla Commissione medica ospedaliera esclusivamente ai fini dell’equo indennizzo e non anche ai fini della pensione privilegiata. In tale ipotesi, pur se il nesso di causalità fra infermità e servizio fosse riconosciuto, il ricorrente non potrebbe comunque conseguire il beneficio pensionistico, che costituisce il solo elemento idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. La questione preliminare può essere decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., senza necessità di esaminare previamente le altre.
Il Fatto
Il ricorrente, Ufficiale Superiore dell’Esercito Italiano, collocato in posizione di ausiliaria e poi in congedo nella categoria della riserva, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — una spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali multiple e un’ipoacusia percettiva da traumi acustici — e il conseguente diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva in precedenza escluso la dipendenza delle patologie dal servizio. Il ricorrente ha proposto domanda di pensione di inabilità di privilegio all’I.N.P.S., che l’ha respinta. Si sono costituiti il Ministero della difesa, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento amministrativo e per mancata presentazione della domanda all’Amministrazione competente, e l’I.N.P.S., che ha confermato la propria estraneità alla competenza pensionistica in ragione del transito del militare nella posizione di ausiliaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto di non dover scrutinare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero della difesa, non perfettamente sovrapponibile al tema della mancanza della previa domanda amministrativa già affrontato dalla giurisprudenza contabile. Ha applicato il principio della ragione più liquida, richiamando l’orientamento della Cass. n. 23306/2019, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata.
La soluzione immediata è stata individuata nella mancata classificazione delle infermità ai fini pensionistici. La Commissione medica ospedaliera di Padova, sia nel verbale del 4 agosto 2020 sia in quello del 9 maggio 2022, aveva classificato le patologie solo ai fini dell’equo indennizzo, senza alcuna classificazione utile ai fini della pensione privilegiata. Il ricorrente nulla ha dedotto in ordine a tale mancata classificazione.
Ne consegue che, anche ove il nesso di causalità fra infermità e servizio fosse accertato, il ricorrente non potrebbe ottenere il beneficio pensionistico invocato, venendo meno quel vantaggio concreto che costituisce il solo elemento idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, compensando le spese tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo il giudizio definito su una questione preliminare.
Nota della Redazione
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