Revoca dell’ammissione al passivo per credito simulato (Cass. civ. Sez. I n. 8887 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il giudice può revocare l’ammissione del credito quando la documentazione acquisita dal curatore dopo la dichiarazione di esecutività riveli una fallace rappresentazione del titolo, essendo il compenso in realtà destinato a remunerare l’attività di intermediazione creditizia di un terzo svolta senza l’autorizzazione prescritta. L’emersione di tale diverso scenario giustifica la revoca integrale del credito, che risulta non dovuto per l’intero, e non solo per la quota riferibile al mediatore, perché è il titolo complessivo posto a fondamento dell’insinuazione a risultare superato dagli accertamenti documentali. Il vizio di motivazione, sotto il profilo della violazione di legge e del contrasto irriducibile con il dispositivo, resta escluso quando il giudice di merito abbia accertato che l’intera somma pretesa era destinata al mediatore, con coerenza tra motivazione e decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista, aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società in via privilegiata, per un credito di rilevante importo, di cui la parte prevalente a titolo di compensi professionali maturati per attività di consulenza svolta in favore della società fallita. Il credito era stato ammesso come richiesto.
Sull’impugnazione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 98, comma 4, l.fall., il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha revocato l’ammissione in via privilegiata, escludendo il credito dallo stato passivo. Dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il curatore aveva acquisito i documenti del procedimento penale a carico di un terzo e aveva appreso che il credito remunerava in realtà l’intermediazione creditizia svolta da quest’ultimo senza l’autorizzazione dell’art. 128-sexies del d.lgs. n. 385/1993. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, un vizio di motivazione per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale non avrebbe motivato sull’asserita attività illecita del mediatore. La Corte ha dichiarato il motivo infondato, rilevando che il cenno all’attività illecita non costituisce la ragione fondante della decisione.
La ratio decidendi va individuata altrove: il compenso preteso non era dovuto perché serviva in realtà a remunerare l’attività del mediatore, circostanza scoperta dal curatore grazie all’acquisizione degli atti del procedimento penale. Il Collegio ha quindi ricondotto il nucleo del provvedimento impugnato alla fallace rappresentazione del titolo posta a fondamento dell’insinuazione, superata dalla documentazione acquisita successivamente.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, lamentando che il Tribunale avesse affermato che solo una parte del compenso serviva a remunerare il mediatore, per poi revocare l’intero credito invece della sola metà. Anche questo motivo è stato dichiarato infondato.
La Corte ha valorizzato il passaggio della motivazione in cui si legge che la fallace rappresentazione del credito è superata dalla documentazione acquisita dalla curatela, da cui risulta che il credito preteso e in concreto ammesso serviva in realtà a remunerare l’attività di intermediazione creditizia del terzo. Il Tribunale ha dunque accertato che l’intero compenso era destinato al mediatore, con la conseguenza che nessuna contraddizione tra motivazione e dispositivo può predicarsi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in complessivi euro 12.200. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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