Assunzioni a tempo indeterminato già programmate possibili in esercizio provvisorio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 19 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere in materia di contabilità pubblica è soggettivamente ammissibile se formulata dal Sindaco e oggettivamente ammissibile se ha ad oggetto l’interpretazione di norme riguardanti l’attività pianificatoria in materia di personale. L’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, come novellato dall’art. 3-ter del d.l. n. 80/2021, ha natura sanzionatorio-interdittiva ed è insuscettibile di estensione analogica, presupponendo la tardività dell’ente rispetto all’approvazione dei documenti contabili. In caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio, le assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale e dal bilancio di previsione finanziario costituiscono mera conclusione di una procedura programmata e possono essere effettuate anche in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 21-bis del d.l. n. 104/2023.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Cagnano Varano (FG) ha richiesto alla Sezione regionale di controllo per la Puglia un parere in ordine alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo già assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020. L’ente ha precisato che l’assunzione era già stata programmata e che la relativa procedura era stata parzialmente svolta nel precedente esercizio, chiedendo altresì se fosse necessario approvare un PIAO provvisorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta, ritenendola soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco, e oggettivamente ammissibile, avendo ad oggetto norme che riguardano la corretta attività pianificatoria in materia di personale e le attinenti risorse finanziarie, rientranti nella nozione dinamica di contabilità pubblica.
Nel merito, il Collegio ha coordinato le tre disposizioni che disciplinano la gestione durante l’esercizio provvisorio. L’art. 163 Tuel consente di impegnare mensilmente importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio deliberato l’anno precedente, con esclusione delle spese obbligatorie per legge o non suscettibili di pagamento frazionato. L’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, di natura sanzionatoria e insuscettibile di interpretazione analogica, impedisce assunzioni nelle more dell’approvazione dei bilanci, ma presuppone una condizione di tardività dell’ente rispetto al termine fissato dalla legge o dal decreto di differimento.
Nel caso di specie, i termini per l’approvazione del bilancio erano stati differiti al 28 febbraio 2026 dal decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2025, sicché la limitazione non poteva operare. La Sezione ha inoltre richiamato l’art. 6, comma 7, del d.l. n. 80/2021, come modificato dal d.l. n. 198/2022, che consente l’aggiornamento della sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per procedere alle assunzioni a tempo determinato ivi previste.
Quanto alle assunzioni già programmate, il Collegio ha applicato l’art. 21-bis del d.l. n. 104/2023, secondo cui la previsione dell’art. 163, comma 3, Tuel si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno e dal bilancio di previsione finanziario. Tali assunzioni costituiscono la mera conclusione di procedure che hanno già trovato completa previsione negli atti di programmazione degli esercizi precedenti.
Da ultimo, la Sezione ha richiamato l’ente al pieno rispetto del principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, evidenziando che anche un’applicazione coerente dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio potrebbe non risultare sufficiente a garantire l’equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente.
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Nota della Redazione
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