Responsabilità contabile e attività incompatibile: onere probatorio della Procura (Corte dei Conti Sez. III App. n. 79 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera violazione del divieto di svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno non integra, di per sé, un danno erariale. Anche in caso di attività radicalmente incompatibile, il danno non può essere desunto in via automatica dalla violazione del sinallagma contrattuale. Grava sulla Procura erariale l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., che il dipendente ha sottratto energie lavorative, con conseguente riduzione qualitativa o quantitativa della prestazione. Il riversamento dei compensi ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 opera solo nelle ipotesi di incompatibilità relativa, non in quelle di incompatibilità assoluta.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 108/2022, aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria della Procura regionale, condannando il docente al pagamento di 395.681,42 euro per compensi percepiti in relazione ad alcuni incarichi extraistituzionali svolti in costanza del rapporto di impiego, in assenza di autorizzazione.
Il docente ha proposto appello principale, deducendo tra l’altro la mancanza di prova del danno. La Procura regionale ha resistito e ha proposto appello incidentale, contestando il rigetto della domanda relativa alla componente stipendiale aggiuntiva, ritenuta indebitamente percepita per violazione del dovere di esclusività.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dal momento della conoscenza effettiva del danno da parte dell’ente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. La comunicazione degli incarichi costituisce un dovere di servizio; la sua omissione integra un comportamento omissivo che realizza l’occultamento doloso. Non valgono a escluderlo la menzione dei progetti nel curriculum o gli adempimenti fiscali, non essendo comunicazioni ufficiali indirizzate all’amministrazione.
Nel merito, il Collegio distingue l’attività svolta in regime di radicale incompatibilità da quella espletata in mera violazione della prescritta autorizzazione. Solo per quest’ultima opera l’obbligo di riversamento dei compensi ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 1/2025/QM.
La Corte ribadisce che il danno da violazione del vincolo di esclusività non può ritenersi in re ipsa. Il differenziale retributivo tra tempo pieno e tempo definito trova giustificazione nel maggiore impegno richiesto, ma la sua indebita percezione non si desume automaticamente dallo svolgimento di incarichi non autorizzati. Occorre la prova che il dipendente abbia sottratto energie lavorative, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni.
Tale prova può essere raggiunta anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 cod. civ. e non è escluso che la prestazione tipica possa risultare compromessa. La compromissione, tuttavia, deve formare oggetto di specifica allegazione e dimostrazione, restando l’onere in capo alla Procura.
Nel caso concreto, il Collegio rileva che non risultano contestazioni di debiti di orario, né riduzioni dell’attività di docenza e ricerca, né altri indici dimostrativi della lesione del sinallagma. L’appello principale è pertanto accolto, con assoluzione del docente, mentre l’appello incidentale è respinto. Le spese sono compensate in ragione delle intervenute novità giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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