Accertamento della dipendenza da causa di servizio e interesse ad agire davanti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 54 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Davanti alla Corte dei conti sussiste l’interesse ad agire per l’accertamento dello status di invalidità dipendente da causa di servizio anche quando il richiedente sia ancora in servizio, poiché oggetto della domanda non è un bene attuale ma un bene certo nell’an, incerto nel quando e nel quantum, rappresentato dalla futura pensione privilegiata. L’azione di mero accertamento è ammissibile quando mira all’accertamento di uno status o di una posizione soggettiva, non alla contestazione di un fatto, e la pregiudizievole situazione di incertezza non sia eliminabile senza l’intervento del giudice. Nel merito, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede che l’attività lavorativa abbia agito in senso causale o concausale efficiente e determinante; la mera predisposizione costituzionale o il generico stress non integrano il requisito quando difettino specifici, gravosi e prolungati disagi.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Vice Brigadiere, ha presentato due distinte domande per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità: iniziali segni artrosici al rachide cervicale, beanza cardiale complicata da lieve esofagite e gastrite cronica ipersecretiva. La C.M.O. competente ha giudicato la prima non ascrivibile a categoria e le altre due ascrivibili a Tab. A, Categoria 8^. Il C.V.C.S. ha riconosciuto dipendente da fatti di servizio solo la prima infermità, escludendo le altre due in quanto espressione di predisposizione costituzionale.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità n. 2) e n. 3). L’Arma dei Carabinieri si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere il ricorrente ancora in servizio e, nel merito, chiedendone il rigetto. Espletata CTU, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire. Muovendo dall’art. 100 cod. proc. civ., il giudice ricorda che l’azione di mero accertamento è esperibile ogni volta che vi sia una res dubia sulla spettanza di un bene della vita e non sia proponibile quando si limiti alla contestazione di un fatto.

L’azione è invece ammissibile quando mira all’accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile a una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi l’attribuzione di determinati diritti. Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento della Cass. civ. Sez. L n. 7096, secondo cui l’interesse ad agire in mero accertamento sussiste anche in assenza di una lesione attuale, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza o sulla portata di un rapporto giuridico.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al petitum sostanziale, la Corte rileva che il ricorrente ha chiesto la dichiarazione del proprio status invalidante derivante da causa di servizio. Non si tratta di un bene attuale legato all’attività lavorativa, ma di un bene certo nell’an e incerto nel quando e nel quantum: se la malattia dipende dal servizio, il trattamento pensionistico sarà maggiore rispetto a quello ordinario. È dunque la situazione attesa, e non quella attuale, a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, restando la giurisdizione amministrativa riservata ai casi in cui il fatto generatore incida su una situazione attuale.

Nel merito il ricorso è infondato. Le risultanze della CTU, logicamente argomentate e non contraddette, confermano che la beanza cardiale è affezione di natura costituzionale e che la gastrite cronica ipersecretiva si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti, sostenuta da condizioni di stress che hanno al più agito come elemento concausale sulla predisposizione. Manca quindi il requisito della causa di servizio.

Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 13 del d.l. n. 132/2014, integrato dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. Sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in ragione del possibile ruolo dello stress lavorativo sull’insorgenza della patologia, le spese sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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