Improcedibilità per difetto di attualità del danno erariale da oneri di costruzione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 192 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per il mancato introito degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione connessi al rilascio di un permesso di costruire, il danno erariale da mancata entrata si realizza soltanto al momento in cui viene a scadenza il termine prescrizionale del credito comunale. Il credito relativo al contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001 ha natura paritetica e non autoritativa, essendo espressione di una pretesa creditoria e non di una potestà pubblicistica, ed è soggetto al termine di prescrizione decennale. Ne deriva che, finché detto termine non sia spirato, il danno non è certo né attuale e la domanda della Procura erariale è improcedibile per difetto di attualità.
Il Fatto
Il convenuto, addetto a un ufficio del Comune, avrebbe posto in essere artifici e raggiri ai danni di un privato richiedente un titolo edilizio. In particolare, avrebbe indotto il privato a versare la somma di euro 7.203,71 per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione non al servizio di tesoreria dell’ente, ma mediante assegno consegnato allo stesso convenuto e indirizzato a una società a lui riconducibile. Il permesso di costruire in sanatoria recava elementi falsi, tra cui un numero di protocollo errato e la firma apocrifa del dirigente del settore tecnico.
La vicenda penale si è definita con una sentenza di patteggiamento. La Procura regionale ha quindi citato il convenuto per il danno erariale corrispondente alla somma non incassata dal Comune. Il Comune ha successivamente avviato procedure di recupero coattivo della somma, ancora in corso al momento della decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della attualità del danno nel giudizio di responsabilità erariale. Il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla certezza e attualità del pregiudizio, dovendosi escludere che esso possa ritenersi sussistente quando non sia ancora certo, definitivo ed effettivo. La giurisprudenza contabile richiamata, tra cui Corte conti Sez. I Centr. App. n. 796/2013 e Sez. Giur. Puglia n. 436/2020, esclude la configurabilità del danno quando il credito non sia ancora definitivamente perduto.
La Corte esamina poi la natura del credito sotteso al rilascio del permesso di costruire. Gli atti con cui la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione previsto dall’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 non hanno natura autoritativa né sono espressione di una potestà pubblicistica. Essi costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del titolo edilizio, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico, soggetto al termine di prescrizione decennale.
Da tale qualificazione discende che al credito non si applicano né la disciplina dell’autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla medesima legge per gli atti provvedimentali, non trattandosi di manifestazione di imperio. Il Collegio richiama il principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 27/2021/QM del 29 dicembre 2021, secondo cui il danno erariale da mancata entrata, in caso di omesso pagamento del contributo, si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine prescrizionale del credito.
Nel caso concreto, il Comune ha provveduto alla formale costituzione in mora del privato per il pagamento del credito, con atto del dirigente del settore legale. Le procedure di recupero avviate risultano ancora in corso. Manca, pertanto, il requisito dell’attualità del danno, poiché il credito non è ancora definitivamente inesigibile. Il Collegio dichiara conseguentemente l’improcedibilità del giudizio, con il P.Q.M. che nulla dispone per le spese.
Nota della Redazione
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