Danno da disservizio escluso se gara regolare e servizio reso (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 60 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il danno da disservizio non può essere configurato in re ipsa, ma deve essere specificamente provato nella sua attualità, effettività e concretezza, oltre che nel nesso di causalità con la condotta contestata. Non sussiste danno da disservizio quando la procedura di gara si sia svolta nel rispetto della normativa sugli appalti, con un ribasso economico superiore alla media di settore, e il dipendente pubblico abbia raggiunto tutti gli obiettivi assegnatigli, essendo il servizio reso con piena utilità per l’amministrazione. La consultazione di un operatore privato nella predisposizione del capitolato tecnico è legittima, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, purché non abbia l’effetto di ostacolare la concorrenza, evenienza che deve essere concretamente dimostrata e non presunta.

Il Fatto

La Procura contabile ha citato in giudizio il direttore delle biblioteche civiche di un ente locale e un suo collaboratore, chiedendo la condanna al risarcimento di poco più di 37.000 euro a titolo di danno da disservizio. La pretesa riguardava presunte irregolarità nella procedura di affidamento per la fornitura e posa in opera di un impianto audio/video destinato a una biblioteca comunale, indetta con determina del 2013.

La somma era quantificata in rapporto alle retribuzioni corrisposte ai due dipendenti nel periodo di partecipazione alla presunta turbativa. Il procedimento penale, originato da un’ordinanza cautelare del 2015, si era concluso con rito speciale per alcuni soggetti e con declaratoria di non procedibilità per i due convenuti per estinzione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Il collaboratore ha chiesto la definizione con rito abbreviato, ottenendola con separata sentenza. Il direttore ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, l’insussistenza di ogni responsabilità e di ogni danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, già affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 26242 del 2014 e recepito dalla giurisprudenza contabile. La priorità va data alla ragione più evidente e piana, che conduca alla decisione indipendentemente dal fatto che attenga al rito o al merito. Il giudizio è stato quindi definito nel merito, prescindendo dall’esame dell’eccezione di prescrizione.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il danno da disservizio come disutilità della spesa per inosservanza dei doveri del pubblico dipendente, con diminuzione di efficienza dell’apparato. Esso può consistere nella mancata o ridotta prestazione del servizio oppure in una cattiva qualità dello stesso. Agli effetti dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, il danno deve essere specificamente provato nella sua attualità, effettività e concretezza, e la quantificazione è affidata, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., a una valutazione equitativa.

La Corte ha poi verificato la fattispecie concreta. Dalla relazione della Guardia di Finanza emergeva che la gara era stata aggiudicata con un ribasso d’asta del 27,4 per cento, di gran lunga superiore a quello mediamente ottenibile in casi analoghi. Dagli atti versati in giudizio risultava inoltre che il direttore aveva raggiunto tutti gli obiettivi prefissati dall’amministrazione comunale per il periodo di svolgimento della procedura e che il servizio era stato reso con piena utilità per l’amministrazione.

Con riferimento specifico alla condotta nella gara, il Collegio ha richiamato l’art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e il punto 8 del preambolo della direttiva 2004/18/CE, che consentono alle stazioni appaltanti di sollecitare consulenze tecniche nella predisposizione del capitolato, purché non ne derivi un ostacolo alla concorrenza. Il direttore si era rivolto a un operatore privato per la redazione del disciplinare tecnico, come consentito. Non erano emersi elementi probatori di una condotta di ostacolo alla concorrenza: la gara, espletata tramite il MEPA, era aperta a tutti gli operatori economici dell’area Nord-Ovest; era previsto un sopralluogo obbligatorio; l’aggiudicazione avveniva al prezzo più basso; il disciplinare indicava un prodotto di riferimento ma ammetteva prodotti equivalenti acquisibili liberamente sul mercato.

Quanto alle intercettazioni e agli atti penali versati, il Collegio ha ritenuto che non emergessero elementi specifici e univocamente conducenti a fondare una responsabilità amministrativo-contabile, neppure sotto forma di interesse o vantaggio personale del dipendente. La domanda è stata quindi rigettata, con liquidazione delle spese di lite a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.. La separazione e l’autonomia del processo contabile rispetto a quello penale consentono comunque al giudice contabile di valutare autonomamente gli atti istruttori provenienti da quel procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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