Pensione privilegiata: sindacato sul parere del CVCS e discrezionalità tecnica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 103 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, ai sensi degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone la sussistenza di infermità insuscettibili di miglioramento ascrivibili alla Tabella A annessa alla legge n. 313/1968, la dipendenza delle stesse da causa o concausa efficiente e determinante di servizio e l’inabilità al servizio. Nella nozione di concausa rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata, che devono essere documentati. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con collocamento in congedo per limiti di età, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa o concausa di servizio di una spondilartrosi del rachide polidiscopatica con sofferenza neurogena cronica degli arti inferiori, nonché la liquidazione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria.
La Commissione Medica Ospedaliera aveva ascritto l’infermità alla Tabella A, ottava categoria, non suscettibile di miglioramento. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere motivato, ha invece escluso la dipendenza da causa di servizio, riconducendo la patologia a fatti dismetabolico-degenerativi correlati all’avanzare dell’età. Il Comando Generale dell’Arma ha recepito il parere per relationem; l’INPS ha poi rigettato l’istanza di pensione privilegiata. Il ricorrente ha impugnato il decreto e il parere, chiedendo in via istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dal Comando Generale. Il provvedimento dell’INPS, intervenuto in corso di causa, ha determinato il consolidamento dell’interesse al ricorso. In base all’art. 7, comma 2, del c.g.c. e all’art. 100 c.p.c., le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della pronuncia, e l’interesse può sopravvenire in corso di giudizio. La reiezione della domanda pensionistica ha quindi integrato la condizione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.
Nel merito, la Corte ha ricostruito i tre requisiti richiesti dagli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini della pensione di privilegio: l’ascrivibilità a una delle categorie della Tabella A, la dipendenza da causa o concausa di servizio e l’inabilità al servizio. Ha poi richiamato il riparto di competenze delineato dal d.P.R. n. 461/2001 e dal d.lgs. n. 66/2010: la diagnosi compete alla CMO, mentre soltanto il CVCS può riconoscere la dipendenza da causa di servizio con parere motivato.
Il Giudice ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo vizi di motivazione, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti (richiamate Cons. Stato, sez. III, n. 2657 del 2025, Cons. Stato, sez. II, n. 2825 del 2022 e altre conformi).
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto il parere del CVCS immune da vizi. Le Schede informative della Legione Carabinieri Puglia hanno confermato il carattere prevalente delle mansioni d’ufficio, svolte per circa due terzi dell’arco temporale considerato. I servizi esterni, sebbene gravosi, non hanno evidenziato una divaricazione significativa rispetto alle ordinarie attività degli appartenenti all’Arma. Il ricorrente, inoltre, non ha prodotto valutazioni tecniche alternative idonee a inficiare il giudizio del Comitato.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese liquidate in favore di ciascuna parte resistente.
Nota della Redazione
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