Responsabilità contabile dei dirigenti CPI tra colpa grave e scudo erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 153 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione all’INPS, da parte dei Centri per l’impiego, degli eventi di condizionalità relativi ai percettori di reddito di cittadinanza integra un danno erariale, ma la responsabilità dei dirigenti richiede la prova della colpa grave. Tale qualificazione non sussiste quando l’omissione dipende dall’assenza di regole operative regionali, dalla mancata messa a regime della piattaforma informatica e dal difetto di autorizzazione alla spesa per le raccomandate. La scriminante dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 non opera, perché la condotta contestata è omissiva. Il giudice contabile deve valutare la condotta con riferimento al momento storico in cui è stata tenuta, rapportandola al contesto organizzativo e alle risorse effettivamente disponibili.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio quattro dirigenti e amministratori di AFOL Metropolitana e di Eurolavoro s.c.a.r.l., società che gestivano i Centri per l’impiego della Città metropolitana di Milano, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’INPS.

Secondo l’accusa, a fronte di migliaia di mancate presentazioni dei percettori di reddito di cittadinanza alle convocazioni, senza giustificato motivo, nessuna segnalazione sarebbe stata trasmessa tramite le piattaforme regionali. L’INPS non avrebbe potuto applicare le decurtazioni e le decadenze previste dall’art. 7 d.l. n. 4/2019, con erogazione di somme non dovute. La notizia di danno proveniva da un articolo di stampa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la giurisdizione. Per AFOL Metropolitana, azienda speciale consortile, la natura pubblicistica e il rapporto di servizio dei dirigenti radicano la competenza del giudice contabile. Per Eurolavoro, società mista non assimilabile a una società in house, la giurisdizione deriva dal contratto di servizio con la Provincia: il concessionario che esercita funzioni obiettivamente pubbliche opera come organo indiretto dell’amministrazione.

Nel merito, la condotta omissiva è pacifica. La Corte esclude però l’applicabilità dello scudo erariale invocato da una convenuta: l’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 non copre i danni cagionati da omissione o inerzia, come chiarito dalla giurisprudenza contabile richiamata.

Il nucleo della decisione riguarda l’elemento soggettivo. La Corte rileva che la Regione Lombardia ha fornito le indicazioni operative definitive per l’applicazione della condizionalità solo il 29.12.2022, con una comunicazione del 28.12.2020 che raccomandava di procedere in via prudenziale e di attivare la condizionalità solo con convocazione formale. La Procura non ha provato che i soggetti assenti fossero stati raggiunti da raccomandata o PEC: l’allegato alla nota di AFOL indica soltanto SMS o mail.

Quanto all’invio delle raccomandate, manca la prova dell’autorizzazione alla spesa, richiesta e mai concessa; il regolamento di contabilità di AFOL impone l’autorizzazione del Direttore Generale per ogni spesa. La dichiarazione della Capo Divisione Amministrazione, secondo cui la dirigente avrebbe potuto spendere senza assenso, è smentita documentalmente. La relazione della convenuta al Direttore Generale del 31.5.2021 è ritenuta credibile.

La Corte valorizza poi la mole di lavoro richiesta per la c.d. dorsale organizzativa, la carenza di personale, l’impossibilità per i navigator di sostituire gli operatori dei CPI e le disfunzioni della piattaforma SIUL, segnalate alla Regione. Non è condivisibile il confronto con le altre province lombarde, per il diverso carico di lavoro. Assume rilievo, infine, la breve permanenza in servizio di tre convenuti nel periodo considerato.

Il Collegio non ravvisa dunque la colpa grave e respinge la domanda, assolvendo i convenuti. L’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da uno di essi resta assorbita. Le spese di difesa sono liquidate a carico di AFOL Metropolitana, in cui è confluita Eurolavoro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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