Nesso causale e onere della prova nella pensione privilegiata per cumulo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 152 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni astratte e ipotetiche, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto. La consulenza tecnica non costituisce mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma solo strumento istruttorio volto a integrare le cognizioni del giudice su fatti già acquisiti. Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie devolute alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, aveva subito due distinti eventi traumatici nel corso del servizio: un sinistro stradale durante un servizio di vigilanza armata e, in altra occasione, un’aggressione riportata nel corso di un intervento, fuori servizio, a seguito della quale era sopraggiunto il congedo per inidoneità assoluta al servizio militare.
Esaurito l’iter amministrativo, l’INPS aveva riconosciuto la pensione privilegiata di sesta categoria per una sola delle patologie denunciate, sulla base dei pareri favorevoli espressi in sede medico-legale. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo che ulteriori patologie fossero riconosciute dipendenti da causa di servizio, con il conseguente diritto alla pensione per cumulo con quelle pregresse. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce in via preliminare il riparto dell’onere della prova, richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009, Cass. n. 21825 del 2014 e Cass. n. 16778 del 17/07/2009). Da tali arresti si ricava che, in presenza di patologia a eziologia multifattoriale, il nesso causale non può essere desunto per via presuntiva, ma richiede una dimostrazione ancorata alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione al rischio.
La Corte precisa che la consulenza tecnica non vale a invertire o alleggerire l’onere probatorio a carico del ricorrente: essa è strumento istruttorio finalizzato a integrare le cognizioni tecniche del giudice su fatti già acquisiti, non mezzo sostitutivo della prova. Tali principi sono espressamente estesi alle controversie in materia di pensione privilegiata sottoposte alla giurisdizione contabile.
Per integrare il materiale istruttorio, il Giudice ha richiesto all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute un parere sulle patologie denunciate e sulla eventuale incidenza del cumulo con quelle già riconosciute. Il parere reso ha escluso, con motivazione articolata, il nesso causale o concausale tra il servizio prestato e le patologie oggetto di causa, valutando anche gli eventi occorsi al ricorrente e la classificazione delle infermità pregresse.
Il Giudice Unico ha ritenuto il parere motivato, convincente e del tutto condivisibile, respingendo le osservazioni critiche formulate dalla difesa del ricorrente. Ha rilevato, in particolare, che il consulente di parte non aveva mosso rilievi alla bozza di parere trasmessa alle parti e che la valutazione tecnica era stata compiuta con l’ausilio di un esperto specialista esterno. Le censure non sono state pertanto ritenute idonee a inficiare le conclusioni dell’U.M.L..
Alla luce di tali valutazioni, il ricorso è stato respinto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della natura tecnica della controversia e dei profili di incertezza che la caratterizzano.
Nota della Redazione
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