Estinzione del giudizio contabile per integrale pagamento del debito in esecuzione del decreto di definizione abbreviata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 163 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti si estingue, ai sensi dell’art. 131, comma 8, cod. giust. contabile, quando il convenuto, in esecuzione del decreto di definizione abbreviata del giudizio, abbia provveduto al pagamento integrale della somma dovuta all’amministrazione danneggiata. L’estinzione prescinde da una valutazione di merito sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, essendo sufficiente la prova del corretto adempimento dell’obbligazione, documentato dall’ordinativo di riscossione emesso dall’ente creditore. La definizione del giudizio in tali termini, richiesta congiuntamente dalle parti, non incontra ostacoli nell’apprezzamento del Collegio, che si limita a verificare la regolarità formale e sostanziale dell’esecuzione del decreto.Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico del convenuto.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti, con atto di citazione depositato in data 13 gennaio 2026, conveniva in giudizio un dipendente della pubblica amministrazione per sentirne affermare la responsabilità amministrativa conseguente a condotte produttive di danno erariale.

Il procedimento veniva definito con il decreto n. 6/2026, che, previo parere favorevole della Procura, disponeva la definizione abbreviata del giudizio, determinando la somma da corrispondere all’amministrazione danneggiata in misura pari al 50% della pretesa risarcitoria, entro il termine di trenta giorni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio era chiamato a verificare, nella camera di consiglio fissata a tal fine, l’esatto adempimento degli obblighi pecuniari assunti dal convenuto in esito alla definizione agevolata. Su richiesta della difesa, non opposta dal Pubblico Ministero, l’udienza di verifica veniva rinviata per consentire la produzione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

Il difensore del convenuto depositava dapprima una nota del Dirigente delle Risorse Finanziarie dell’azienda sanitaria creditrice, che comunicava l’avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria, e successivamente copia dell’ordinativo di riscossione attestante il versamento. Le parti rassegnavano quindi concordi conclusioni, chiedendo la definizione del giudizio per intervenuta estinzione dell’obbligazione.

La Corte osserva che non sussistono ragioni per disattendere le conclusioni formulate, stante il documentato pagamento eseguito in esecuzione del decreto di definizione abbreviata. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 131, comma 8, cod. giust. contabile, norma che disciplina l’ipotesi di definizione del processo per sopravvenuto venir meno dell’interesse alla prosecuzione, conseguente all’integrale soddisfazione della pretesa erariale.

La regolarizzazione, intervenuta antecedentemente all’esito della verifica camerale, priva di oggetto il thema decidendum, non residuando alcuna contestazione sulla quale il giudice sia chiamato a pronunciarsi. Quanto alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, esse sono poste a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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