Responsabilità contabile per dolo e colpa grave nella truffa sui contributi agricoli (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 92 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi agricoli, il beneficiario che, mediante falsi titoli di conduzione, crea artificiosamente le condizioni di accesso all’aiuto e dichiara una disponibilità di terreni non corrispondente al vero risponde a titolo di dolo del danno erariale, con conseguente integrale ripetizione del contributo percepito. Il responsabile del CAA che ometta la custodia delle proprie credenziali di identificazione digitale, consentendone l’uso a terzi, risponde a titolo di colpa grave. Il suo obbligo, di natura formale, non si estende al controllo sostanziale delle dichiarazioni del produttore. Il relativo danno, in applicazione del principio di causalità, va confinato alla sola quota riferibile al suo contributo, nella specie determinata nel 20%. Il regime sanzionatorio comunitario e il recupero delle somme coesistono, non sovrapponendosi.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio due convenuti per il danno erariale di 24.742,40 euro arrecato ad AGEA. La contestazione riguardava la presentazione di una domanda unica di pagamento per la campagna agricola 2017, con la quale il rappresentante legale della società beneficiaria aveva dichiarato la disponibilità di terreni in conduzione in affitto per oltre 133 ettari.

Le indagini della Guardia di Finanza avevano disvelato l’inesistenza di tale disponibilità, essendo i titoli di conduzione posti a fondamento della domanda oggetto di plurime falsità. La vicenda si innestava in un più ampio contesto di frode accertato in sede penale, definito con sentenza della Corte di Appello di Messina.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dato atto della contumacia del principale convenuto. Nel merito, ha ritenuto processualmente acquisita la responsabilità per dolo del rappresentante legale, non contraddetta dalle dichiarazioni difensive rese in sede penale, le quali anzi convergevano nel senso della sua piena consapevolezza del modus procedendi illecito già prima della presentazione della domanda.

Quanto al regime giuridico applicabile, la Corte ha ricostruito il quadro comunitario, rilevando come il pagamento di base fosse governato, ratione temporis, dal regolamento UE n. 1307/2013. Da esso discende che è ammissibile solo la superficie effettivamente a disposizione dell’agricoltore. Il falso dichiarativo-documentale ha consentito di accreditare una disponibilità superiore di oltre il 20% rispetto a quella in tesi ammissibile.

La Corte ha così affermato la coesistenza del regime recuperatorio con quello sanzionatorio, richiamando la clausola di elusione di cui al regolamento UE n. 1306/2013, secondo cui i benefici non sono concessi a chi crea artificialmente le condizioni per ottenerli. Sul piano soggettivo, il falso ha disvelato il dolo come elemento connotante la condotta.

Riguardo al secondo convenuto, responsabile del CAA, la Corte ha escluso che la sentenza penale di assoluzione spieghi efficacia di giudicato. Ha quindi valorizzato la violazione degli obblighi di custodia delle credenziali di identificazione digitale, la cui cessione a terzi rendeva ex ante prefigurabile l’uso illecito. Pur escludendo il dolo, il Collegio ha ravvisato la colpa grave, confinando però la responsabilità nel limite del 20% del danno, in considerazione del contributo causale dominante dei terzi utilizzatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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