La Corte dei conti rigetta l’azione erariale sul ciclo della performance (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 66 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda del Pubblico Ministero contabile che contesti la fittizietà dell’intero ciclo della performance di un ente locale e chieda la restituzione dell’intera retribuzione di risultato erogata ai dirigenti richiede una allegazione dettagliata e la puntuale dimostrazione che tutti gli obiettivi programmati erano generici e privi di contenuto valutabile. Non basta affermare che la maggior parte degli obiettivi era di ordinaria amministrazione. L’onere della prova grava sull’attore anche in materia erariale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., e si rafforza quando i convenuti contestino analiticamente le contestazioni. L’azione erariale è pertanto inammissibile, per violazione dell’art. 70 c.g.c., quando sia riaperta un’istruttoria archiviata senza decreto motivato e senza elementi nuovi.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato ventitré soggetti — vertice politico, segretario generale, componenti della giunta provinciale e del nucleo di valutazione — contestando il pagamento di retribuzioni di risultato ai dirigenti della Provincia regionale di Agrigento, poi Libero consorzio comunale, per gli anni dal 2012 al 2017. Secondo l’accusa, il ciclo della performance era meramente apparente, con obiettivi generici definiti a fine anno e valutazioni fondate su mere autovalutazioni. Il danno erariale complessivo è stato quantificato in € 425.917,46.
Il giudizio, avviato davanti alla Sezione siciliana, è stato riassunto davanti alla Sezione Calabria per la presenza, tra i convenuti, di un magistrato contabile in servizio in Sicilia. I convenuti hanno eccepito in rito l’inammissibilità per omessa notifica dell’invito a dedurre, per la riapertura di indagini archiviate e per genericità delle contestazioni, nel merito l’infondatezza dell’addebito, invocando la crisi finanziaria delle ex Province siciliane.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’azione per violazione dell’art. 70 c.g.c. I fatti erano già stati oggetto del procedimento istruttorio archiviato nel 2015. La riapertura richiede un decreto motivato e l’emergere di elementi nuovi, sopravvenuti o preesistenti ma dolosamente occultati. Nel caso di specie non ricorre né l’uno né l’altro, poiché la materia della performance si fonda su atti trasmessi alla Corte dei conti, anche in sede di controllo, e pubblicati nella sezione amministrazione trasparente. L’azione è dunque inammissibile per i compensi erogati fino al 4 febbraio 2014.
È stata poi accolta l’eccezione di prescrizione, con decorrenza dalla data dei singoli mandati di pagamento, escluso ogni occultamento doloso. Gli inviti a dedurre, quali primi atti interruttivi, sono stati notificati nel febbraio 2022: risultano pertanto prescritti i cicli fino al 2015 incluso, mentre restano coperti i cicli 2016 e 2017. L’eccezione opera solo per i convenuti che l’hanno proposta.
Nel merito, la Corte ha respinto integralmente la domanda per difetto di prova. Richiamato il consolidato principio per cui la fissazione di obiettivi generici equivale alla loro mancata fissazione, il Collegio ha rilevato che il Pubblico Ministero ha contestato l’intero ciclo senza procedere ad analitica disamina di tutti gli obiettivi. Non ha provato quali, tra essi, fossero non valutabili né ha indicato il peso percentuale nella quantificazione complessiva.
La Corte ha inoltre escluso che le disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 non si applichino agli enti locali siciliani, richiamando l’art. 74 del medesimo decreto e l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Ha però precisato che anche gli obiettivi di mantenimento possono essere validi, ove richiedano maggiore impegno, e che la valutazione deve tener conto del contesto dell’ente.
Infine, il rigetto nel merito della domanda principale ha comportato l’automatico rigetto della domanda per omessa denuncia. Le spese di giudizio, poste a carico del Libero Consorzio di Agrigento, sono state liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione di ogni statuizione per i convenuti contumaci.
Nota della Redazione
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