Esclusa la transazione fiscale dei tributi locali negli accordi di ristrutturazione (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 132 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigente quadro normativo il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria opera anche per i tributi locali. L’art. 63 del d.lgs. n. 14/2019 ammette il pagamento parziale o dilazionato dei soli tributi e accessori amministrati dalle agenzie fiscali, con omissione che, allo stato, deve intendersi voluta e integra una preclusione tacita per i tributi locali non altrimenti amministrati. Né l’esclusione è superabile in via analogica, trattandosi di deroga eccezionale da interpretare restrittivamente. La delega al Governo per l’ampliamento dell’ambito oggettivo della transazione ai tributi regionali e locali, da ultimo riformulata dalla legge 8 agosto 2025, n. 120, conferma l’attuale indisponibilità de iure condito di tali obbligazioni. Ne segue che il Comune non può legittimamente manifestare il proprio assenso alla stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex artt. 57 e 63 del Codice della crisi, che preveda il pagamento non integrale o dilazionato dei propri crediti tributari locali.
Il Fatto
Il Comune di Terni, tramite il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria, ha formulato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’Ente è creditore, per IMU, nei confronti di una società di costruzioni a responsabilità limitata, la quale ha manifestato l’intendimento di presentare una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57-61 e 63 del Codice della crisi.
Il quesito riguarda la possibilità per il Comune di esprimere legittimamente il proprio consenso, in riferimento ai crediti tributari locali, alla stipula di un accordo di ristrutturazione, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, tenuto conto che le norme richiamate prevedono l’esclusione dei tributi non amministrati dalle agenzie fiscali. L’Ente ha richiamato pregresse deliberazioni della Sezione toscana e della stessa Sezione umbra su quesiti analoghi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La legittimazione spetta al Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente, ex art. 50 TUEL, e sussiste l’interesse alla soluzione del quesito. Sul piano oggettivo la domanda attiene all’acquisizione delle entrate dell’Ente locale e non interferisce con la giurisdizione contabile o di altra magistratura.
Il parere è reso su una applicazione generale e astratta delle norme del Codice della crisi, senza riferimento alla fattispecie concreta. La Sezione precisa di non esaminare i profili di legittimità dell’accordo contenente la falcidia dei tributi locali, attinenti all’omologazione e rimessi al giudice ordinario, né gli effetti del consenso in sede concorsuale e in materia di responsabilità per danno erariale.
Nel merito, la Corte ribadisce il principio generale di indisponibilità delle obbligazioni tributarie, derogabile solo in forza di disposizioni di legge eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione. La lettura delle disposizioni rilevanti — artt. 23, comma 2-bis, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64-bis e 88 — non offre alcuna specifica indicazione di legge per la ristrutturazione dei debiti d’impresa corrispondenti a tributi amministrati dagli enti locali, che pertanto risultano esclusi dall’istituto.
La Sezione valorizza la delega al Governo per la riforma fiscale, il cui art. 9, comma 1, lett. a), n. 5, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 120/2025, prevede la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari. Se il legislatore delega per ampliare l’ambito oggettivo della transazione, allora l’esclusione attuale è confermata: la delega afferma de iure condendo ciò che oggi non è consentito, ribadendo l’indisponibilità de iure condito. L’omissione deve leggersi come voluta, secondo il brocardo ubi lex tacuit, noluit.
I precedenti richiamati dall’Ente non sono pertinenti, perché resi con riferimento alla legge fallimentare, ove la transazione fiscale era regolata dall’art. 182-ter e gli accordi di ristrutturazione dall’art. 182-bis. Nel codice vigente l’art. 57 richiama espressamente l’art. 63, che esclude dal proprio perimetro i tributi locali non amministrati dalle agenzie fiscali. La Sezione conclude pertanto che il Comune non può legittimamente manifestare il proprio assenso alla stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 del d.lgs. n. 14/2019 che preveda il pagamento non integrale o dilazionato di crediti tributari locali.
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Nota della Redazione
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