Pensione privilegiata per militare esposto a uranio impoverito in Kosovo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 6 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005, implica l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte in occasione di missioni in teatri operativi contaminati. Tale accertamento, cristallizzato in un giudizio passato in giudicato, costituisce accertamento definitivo utilizzabile, in via analogica ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, anche ai fini del trattamento pensionistico di privilegio. Nei casi di esposizione a uranio impoverito e a nanoparticelle di metalli pesanti, in presenza di rischio tipizzato e di elementi statistici rilevanti, la dipendenza da causa di servizio deve ritenersi accertata, salvo che l’Amministrazione provi il fattore esogeno dotato di autonoma ed esclusiva portata eziologica.

Il Fatto

Il ricorrente, già 1° Maresciallo dell’Esercito italiano in congedo, aveva prestato servizio in plurime missioni nei territori balcanici tra il 1999 e il 2006, operando in località interessate da bombardamenti con munizionamento pesante, compreso quello all’uranio impoverito. Deduceva di non aver mai ricevuto misure di protezione e di aver pulito le armi con un multiuso a base di benzene.

Nel luglio 2010 gli veniva diagnosticato un linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio IIA, oltre a gastrite erosiva antrale. La domanda di concessione del trattamento pensionistico di privilegio veniva respinta dall’INPS con provvedimento del 16.07.2018, su parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1762/2019 del 15.11.2019, passata in giudicato, gli aveva riconosciuto lo status di equiparato alle vittime del dovere, quantificando l’invalidità complessiva nella misura del 45%. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di sesta categoria.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico richiama l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il militare le cui infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A ha diritto alla pensione privilegiata. L’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 esige, tra fatti di servizio e infermità, un rapporto di tipo causale o concausale efficiente e determinante.

L’Ufficio medico legale del Ministero della Salute, interpellato ai sensi degli artt. 166 e 97 c.g.c., aveva negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie. La Corte disattende tale relazione peritale, ritenendola non convincente nell’iter logico e incompleta, avendo omesso di valutare adeguatamente il quadro complessivo e i valori ematici del ricorrente.

Preliminare è la questione dell’unicità dell’accertamento. Il Giudice applica in via analogica l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, secondo cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche in caso di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Poiché la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ha già accertato la dipendenza da causa di servizio delle infermità, tale accertamento vale anche ai fini del trattamento di privilegio. La CTU ivi espletata è inoltre valutata come mezzo di prova atipico.

Nel merito, la Corte rileva che la causalità civile segue la regola della preponderanza dell’evidenza, del “più probabile che non”. L’assenza di una legge scientifica univoca non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, potendo la correlazione basarsi su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti e di rischio tipizzato — gli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010 prevedono speciali elargizioni per l’esposizione all’uranio impoverito e alle nanoparticelle di metalli pesanti — la dipendenza da causa di servizio si considera accertata, salvo prova contraria dell’Amministrazione.

Il ricorrente presenta valori ematici largamente superiori ai riferimenti per alluminio, bario, cromo, nichel, palladio, stagno, titanio e zinco; cromo e zinco rientrano nel rischio tipizzato definito dal legislatore. Quanto alla classificazione, il linfoma è ascritto alla settima categoria e la gastrite all’ottava; per la Tabella F-1 allegata al d.P.R. n. 915/1978, il cumulo comporta la sesta categoria, Tabella A. Il diritto è riconosciuto con decorrenza dall’1.12.2019, con condanna dell’INPS ai ratei arretrati, interessi e rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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