Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 335 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per la riliquidazione del trattamento a seguito del rinnovo del CCNL comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, la sopravvenuta adozione da parte dell’INPS dei provvedimenti satisfattivi della pretesa, avvenuta dopo l’instaurazione della causa, determina la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio in tali termini non esonera l’ente previdenziale dal pagamento delle spese di lite, che si liquidano in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Miur e collocata in congedo dal 31 agosto 2020, ha promosso il giudizio pensionistico chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in conseguenza del rinnovo del CCNL comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, oltre alla condanna dell’INPS al pagamento dei relativi arretrati con gli accessori di legge. La richiesta era stata in precedenza inoltrata, per il tramite del patronato, in data 7 febbraio 2023.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, si è costituito affermando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. L’INPS, costituendosi, ha comunicato di aver rideterminato il trattamento pensionistico della ricorrente, con adeguamento della rata e preannuncio del pagamento degli arretrati a valere sulla rata di aprile 2025. La difesa della pensionata ha confermato l’avvenuto pagamento, insistendo per la condanna alle spese di controparte.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ricostruisce l’oggetto della controversia come pretesa di riliquidazione della pensione conseguente al rinnovo del contratto collettivo del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, richiamando le precedenti decisioni della medesima Sezione in materia. La questione, pertanto, si colloca in un indirizzo già consolidato della giurisdizione contabile siciliana.

L’INPS, costituendosi, ha dato atto dell’adozione di provvedimenti successivi all’instaurazione della causa, integralmente satisfattivi delle pretese attoree, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e confermando in seguito l’avvenuto pagamento. La difesa della pensionata ha aderito a tale richiesta, con ciò consolidando il presupposto processuale della definizione del giudizio.

Il giudice osserva che l’ente previdenziale ha provveduto nei termini della domanda solo dopo l’instaurazione del giudizio. Da ciò deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che presuppone il soddisfacimento dell’interesse sostanziale della parte ricorrente per effetto di un’attività sopravvenuta dell’obbligato.

La definizione del processo in questi termini non preclude il regolamento delle spese. La Corte applica il principio della soccombenza virtuale, che consente di addossare le spese all’ente che avrebbe dovuto adempiere prima della proposizione del ricorso, evitando che la ritardata soddisfazione della pretesa resti priva di conseguenze economiche per il creditore.

L’INPS è pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 250,00, comprensivi delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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