Invalidità civile e maggiorazione contributiva tra giurisdizione e silenzio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 288 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’invalidità civile e del conseguente grado di riduzione permanente della capacità lavorativa esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e appartiene al giudice ordinario, salvo che il pubblico dipendente abbia introdotto l’accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie con il procedimento di cui all’art. 445-bis cod. proc. civ.. Rientra invece nella giurisdizione contabile la domanda di accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Sul versante processuale, il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Istituto previdenziale sulla relativa istanza è inammissibile quando il ricorrente non abbia previamente notificato la formale diffida all’adozione del provvedimento, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente pubblica con qualifica di insegnante, agisce in proprio davanti alla Corte dei conti per ottenere due pronunce distinte. Chiede anzitutto di essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%, a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento. Chiede inoltre il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, dalla data di accertamento dell’invalidità e per ogni anno successivo di servizio, fino a un massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Espone di essere già invalida civile al 67% e portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992. Dopo la domanda di aggravamento del gennaio 2023 e la trasmissione telematica della documentazione medica, l’Istituto non l’ha convocata a visita né ha definito l’istanza. Solo nel maggio 2024 presenta la domanda di maggiorazione contributiva. L’INPS eccepisce la carenza di interesse e l’infondatezza nel merito, avendo la commissione medica confermato il grado di invalidità già riconosciuto.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile esamina la prima domanda rilevando che essa involge prioritariamente l’accertamento dell’invalidità civile. Su tale profilo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 22550 del 2014, con riassunzione nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, cod. giust. cont. Precisà che la giurisdizione contabile si radicherebbe qualora il pubblico dipendente avesse introdotto la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie con il procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ., richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 12903 del 2021 e n. 7830 del 2020.

La seconda domanda, relativa all’accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, rientra invece nella giurisdizione della Corte dei conti. Il giudice sottolinea però che l’affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione sulle cause di inammissibilità.

Su questo terreno il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 153 cod. giust. cont. Dagli atti emerge che la ricorrente ha presentato all’INPS l’istanza per i benefici solo nel maggio 2024, dopo la domanda di aggravamento del gennaio 2023 e la diffida del novembre 2023. L’accertamento dell’invalidità civile, osserva la Corte, si svolge in un procedimento autonomo e distinto da quello di verifica dei presupposti per la maggiorazione contributiva.

Dopo la presentazione dell’istanza, l’Istituto non ha adottato alcuna determina e il ricorrente non ha notificato la formale diffida all’adozione del provvedimento, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. per legittimare il ricorso avverso il silenzio dell’Istituto previdenziale. Il giudice richiama sul punto un orientamento consolidato, confermato anche con riferimento ai ricorsi proposti ex art. 445-bis cod. proc. civ., e dichiara di non ravvisare motivi per discostarsene, non essendo possibile disapplicare la norma primaria.

In conclusione, il riconoscimento dell’invalidità civile è devoluto al giudice ordinario, mentre per il resto il ricorso è inammissibile. Poiché la definizione avviene su questioni pregiudiziali, il giudice dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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