Responsabilità contabile per frode su fondi PSR di funzionari e percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 129 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste il rapporto di servizio, ai fini della giurisdizione contabile, in capo al privato beneficiario di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta: il percettore che devia le risorse realizza un danno erariale e ne risponde davanti al giudice contabile. Nelle frodi per false dichiarazioni, l’occultamento doloso del danno ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 è in re ipsa e la prescrizione decorre dalla scoperta, coincidente con la notitia damni trasmessa alla Procura regionale. La pretesa risarcitoria ha ad oggetto un debito di valore e non è maggiorabile della sanzione del 10% e dei maggiori interessi, non previsti dalla legge per la responsabilità amministrativa.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due funzionari regionali e la società percettrice per due poste di danno collegate a finanziamenti erogati su misure del PSR Puglia 2007/2013, a fronte di prestazioni fatturate mai eseguite o eseguite da soggetti diversi. Le indagini della Guardia di Finanza avevano fatto emergere un accordo corruttivo tra i funzionari e una pluralità di operatori privati, con frode ai danni dell’organismo pagatore.
I convenuti hanno chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale, il difetto di giurisdizione del giudice contabile e la prescrizione della posta riferibile alla prima erogazione; nel merito hanno contestato la carenza di prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione. Per la consolidata giurisprudenza contabile, richiamata con le Sezioni riunite n. 9 del 2018, la pregiudizialità necessaria opera solo quando la decisione altrui sia antecedente logico-giuridico indefettibile; il processo penale resta autonomo e non può fondare una sospensione per mere ragioni di opportunità. Gli elementi acquisiti, compresi quelli tratti dal procedimento penale, sono ritenuti sufficienti a una decisione autonoma.
Quanto alla giurisdizione, la Corte ribadisce che il beneficiario di contributi pubblici instaura con l’amministrazione un rapporto di servizio funzionale, assumendo la stessa posizione del dipendente o amministratore pubblico: la mera presentazione della domanda non basta, ma la deviazione delle risorse integra comunque danno erariale. Sono richiamate Cass. Sez. Un. n. 4511/2006, n. 5019/2010 e C. conti, sez. giur. Lombardia, n. 1316/2000.
Sulla prescrizione, la Corte osserva che l’indebito ottenimento di agevolazioni mediante dichiarazioni non veritiere integra occultamento doloso, da ritenersi in re ipsa nella condotta produttiva del danno; il termine decorre dalla scoperta del pregiudizio, cioè dal momento in cui la Procura regionale è resa edotta della notitia damni al termine delle indagini di polizia giudiziaria. L’eccezione è quindi respinta.
Nel merito, la Corte ritiene provate entrambe le poste. Le fatture erano false, come ammesso dal fornitore, e i funzionari certificarono la regolare esecuzione di prestazioni inesistenti; il responsabile della seconda misura ammise a pagamento una domanda priva della documentazione necessaria. I difetti procedurali sono sanzionati dall’art. 31, par. 2, Reg. (CE) n. 1975/2006. Sui profili di quantificazione, la Corte esclude la sanzione del 10% e i maggiori interessi, non previsti per la responsabilità amministrativa, e determina il danno sulle sole quote residue non coperte da garanzia, condannando i convenuti in solido.
Nota della Redazione
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