Incarichi PNRR e professionalità interna: legittimo il ricorso alla selezione esterna (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 81 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli atti di spesa relativi a incarichi di collaborazione conferiti dagli enti locali con le risorse non impegnate delle procedure concorsuali ex art. 10, comma 4, del d.l. n. 44/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 179-bis, della legge n. 178/2020, introdotto dall’art. 11, comma 2, del d.l. n. 36/2022, non si estende alla valutazione del merito amministrativo. La selezione esterna è legittima quando l’amministrazione abbia previamente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne e l’interpello abbia avuto esito negativo. Tale impossibilità non presuppone un giudizio di inidoneità del dipendente, ma una verifica di compatibilità tra il profilo professionale richiesto e l’inquadramento posseduto. Il dipendente interno collocato in fascia funzionale B, cui il contratto collettivo assegna mansioni esecutive, non è funzionalmente compatibile con un incarico di esperto che richiede funzioni direttive riconducibili alla fascia funzionale D.

Il Fatto

Il Comune di Campobello di Licata approva con determinazione la procedura selettiva per il conferimento di un incarico di professionista junior, destinato allo svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito dei progetti ricadenti nel PNRR. La procedura pubblica è preceduta da una selezione interna, alla quale partecipa una dipendente in possesso del titolo di architetto e della relativa abilitazione professionale, inquadrata nella fascia funzionale B.

La dipendente è esclusa dalla selezione interna. L’ente approva la graduatoria finale, stipula il contratto di collaborazione autonoma e trasmette la documentazione alla Sezione di controllo per la Regione siciliana, che esercita il controllo sugli atti di spesa relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza. La Sezione richiede un’integrazione documentale e, all’esito, si pronuncia sulla regolarità dell’incarico.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la legittimità del ricorso a un incarico di collaborazione esterna finanziato con le risorse ripartite tra le amministrazioni e non impegnate per l’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure concorsuali. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 1, comma 179-bis, della legge n. 178/2020, che consente di destinare tali risorse alla stipula di contratti ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

La Sezione ricostruisce la disciplina attuativa. La circolare dell’Agenzia per la Coesione territoriale n. 15001 del 19/7/2022 ha accertato la mancata copertura dei posti relativi al profilo dei tecnici, ha individuato le amministrazioni beneficiarie e ha fissato durata e limite del compenso. Le Linee guida allegate richiamano l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e subordinano il conferimento dell’incarico esterno al previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne, mediante l’interpello. Solo in caso di esito negativo dell’interpello si attiva la procedura selettiva mediante avviso pubblico, con comparazione dei curricula e colloqui. La Sezione richiama anche gli obblighi di pubblicità.

Il percorso argomentativo si concentra sulla posizione della dipendente interna. Pur in possesso del titolo di architetto, essa è inquadrata nella fascia funzionale B del contratto autonomie locali del 1999. Per la Sezione tale inquadramento rende di fatto non compatibile la copertura dell’incarico con la risorsa interna, perché quel profilo ricomprende lo svolgimento di mere mansioni esecutive, in contrasto con il profilo richiesto di esperto, che rientra nella fascia funzionale D e che comprende funzioni direttive.

La Corte distingue quindi il giudizio di idoneità personale dalla verifica di compatibilità funzionale. L’esclusione dalla selezione interna non integra un’illegittimità, perché l’interpello è funzionale a stabilire se la professionalità disponibile all’interno corrisponda al ruolo da ricoprire. La Sezione conclude che la procedura relativa all’incarico è legittima e ne dichiara la regolarità nei termini della motivazione, disponendo la trasmissione della pronuncia al Sindaco dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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