Esenzione Irpef sulle pensioni delle vittime del dovere: beneficio di natura soggettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 39 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 riconosce alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati un beneficio fiscale di natura esclusivamente soggettiva. L’esenzione dall’Irpef opera su tutti i trattamenti pensionistici di cui il soggetto sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il giudizio investe il rapporto previdenziale negli aspetti di quantificazione dell’importo erogato, non una obbligazione tributaria. L’I.N.P.S., quale sostituto d’imposta, è legittimato passivo rispetto alla domanda di cessazione della ritenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere con decreto ministeriale, ha chiesto all’I.N.P.S. l’esenzione dall’imposizione fiscale sulla pensione diretta, invocando l’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016. L’Istituto ha riscontrato negativamente l’istanza, ritenendo il beneficio applicabile ai soli trattamenti correlati all’infermità per cui è avvenuta l’equiparazione.
Il pensionato ha quindi agito davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento dell’esenzione e la condanna dell’ente a cessare la ritenuta. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva, sostenendo la natura tributaria della controversia. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, anche questa ha contestato la giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la giurisdizione del giudice adito. L’art. 1, comma 2, allegato 1, d.lgs. n. 174/2016 devolve alla Corte dei conti i giudizi pensionistici. La giurisprudenza di legittimità ricomprende nella giurisdizione esclusiva tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, anche quando si contesti la correttezza della somma erogata.
Il richiamo alla giurisprudenza tributaria è inconferente: qui non si domanda la restituzione di ritenute né si impugna alcun atto impositivo. La Corte sottolinea che, diversamente, il pensionato sarebbe costretto a subire mese per mese la trattenuta per poi agire davanti al giudice tributario, incompetente a conoscere i rapporti previdenziali.
Quanto alla legittimazione passiva, l’eccezione investe la titolarità del rapporto e attiene al merito. Secondo la prospettazione dell’atto introduttivo, la ritenuta è operata dall’I.N.P.S. quale sostituto d’imposta: la coincidenza soggettiva sussiste e la legittimazione è dunque affermata.
Nel merito la Sezione accoglie il ricorso. L’art. 1, comma 211 applica i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere, senza richiedere la correlazione con l’evento costitutivo dello status. I richiami alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 266/2005 delimitano solo l’ambito dei destinatari, non i trattamenti beneficiati. L’interpretazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte condanna infine l’I.N.P.S. a porre fine alla trattenuta e compensa integralmente le spese di lite, in ragione del recente mutamento di indirizzo amministrativo.
Nota della Redazione
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