Ammanco nel giudizio di conto: differenza positiva tra riscosso e riversato e irregolarità formale del conto non ascrivibile all’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 247 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’eventuale ammanco a carico dell’agente contabile è configurabile solo quale differenza negativa tra il riscosso, risultante dalla documentazione, e il riversato in Tesoreria: ove tale differenza sia di segno positivo, non può essere accertato alcun ammanco. Il relativo scrutinio, di natura documentale, non si esaurisce nel riscontro numerico tra riscossioni e versamenti ma investe la struttura del conto, che ai sensi dell’art. 616 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 deve comprendere distintamente carico, scarico e resti da esigere, nonché introito, esito e rimanenza. Il conto che esponga un unico totale e non rechi i numeri delle ricevute di riscossione è irregolare sotto il profilo formale, ancorché dall’istruttoria non emerga alcun ammanco; tale irregolarità non è ascrivibile a negligenza dell’agente quando dipenda da un assetto organizzativo e procedurale predisposto dall’amministrazione e mai adeguato, che abbia imposto una ricostruzione necessariamente successiva dei dati di gestione.

Il Fatto

La Corte dei conti era chiamata a decidere sul conto giudiziale relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2021, delle riscossioni ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia di un’azienda ospedaliera, reso dall’agente contabile. Il prospetto originariamente depositato non distingueva gli importi degli incassi e dei riversamenti, esponendo un unico totale equivalente, e non riportava i numeri delle ricevute di riscossione.

All’esito di un’articolata attività istruttoria, estesa anche a un supplemento e al conteggio integrale delle ricevute dell’esercizio, il magistrato designato ricostruiva la consistenza della gestione e rilevava che i versamenti in Tesoreria per contanti risultavano superiori ai corrispondenti incassi netti, escludendo la configurabilità di un ammanco, ma concludeva per l’irregolarità del conto. L’agente, in quiescenza, ribadiva la corrispondenza del totale degli incassi, riconducendo le discrepanze al mancato collegamento informatico con i professionisti convenzionati e alle difficoltà di verifica degli scontrini POS.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente ricordato che il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 137 e seguenti c.g.c., ha natura essenzialmente documentale ed è volto ad accertare la regolarità della gestione del denaro pubblico affidata all’agente contabile. Lo scrutinio non si esaurisce nel riscontro numerico, ma investe la struttura del conto: la rendicontazione deve essere analitica e verificabile, sì da consentire il controllo su ciascuna posta; in difetto, il conto è irregolare anche in assenza di ammanco.

Quanto al profilo sostanziale, l’istruttoria ha ricostruito la consistenza della gestione in una certa somma, quale risultante degli incassi per contanti, POS, perizie medico-legali e voci minori. A fronte di tale ricostruzione, i versamenti in Tesoreria per contanti risultavano superiori di un determinato importo rispetto ai corrispondenti incassi netti. Poiché l’eventuale ammanco è dato dalla differenza negativa tra riscosso e riversato, nel caso di specie la differenza è di segno positivo: nessuna somma è risultata riscossa e non riversata, con conseguente insussistenza di ammanco a carico dell’agente.

La Corte ha tuttavia rilevato che il conto, nella sua originaria redazione, non distingueva incassi e riversamenti né riportava i numeri delle ricevute, in violazione dell’art. 616 del r.d. n. 827 del 1924. Tale carenza ha reso necessario un prolungato supplemento istruttorio, dimostrando che la rendicontazione non poggiava su una contabilità ordinata e costantemente aggiornata ma su una ricostruzione operata a posteriori: ne discende l’irregolarità formale del conto, pur in assenza di ammanco.

Quanto all’ascrivibilità delle carenze, la Sezione ha richiamato i propri precedenti relativi alla medesima gestione per gli esercizi dal 2016 al 2019 e per il 2020, nei quali le criticità erano state ricondotte alle caratteristiche strutturali del modello gestionale ALPI/ALPIA e al disallineamento tra ricevute del sistema informatico aziendale e scontrini POS. Il ritardo dell’amministrazione nel dotare lo sportello di un collegamento informatico con i professionisti convenzionati ha reso strutturalmente impossibile la contabilizzazione contestuale e la riconciliazione tempestiva degli incassi: le carenze non sono quindi ascrivibili a negligenza dell’agente, che ha peraltro prestato piena collaborazione all’istruttoria.

Il conto è stato pertanto dichiarato in discarico, senza ammanco, con atto delle irregolarità formali non ascrivibili all’agente. Quanto alle spese, non ricorrendo una soccombenza, nulla è stato disposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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