Danno all’immagine e presunzione del duplum: quantificazione equitativa ridotta (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 1 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 51, comma 7, cod. giust. cont., presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna per un delitto commesso a danno dell’ente. Ai fini della quantificazione, l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 introduce una presunzione iuris tantum pari al doppio dell’utilità illecitamente percepita. Tale presunzione non è vincolante: la clausola di salvezza della prova contraria e il carattere espressamente presuntivo consentono al giudice contabile di determinare il danno in via equitativa. La quantificazione equitativa è ammessa anche in caso di contumacia del convenuto, sulla base della documentazione depositata. Il danno all’immagine deve essere provato dall’Accusa nella sua effettiva sussistenza, non essendo necessaria la dimostrazione di una deminutio patrimonii.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico, agente di Polizia municipale, per il risarcimento del danno all’immagine cagionato al Comune di appartenenza. L’azione erariale è stata avviata dopo che l’ente aveva irrogato il licenziamento disciplinare senza preavviso.
Per i medesimi fatti il convenuto è stato condannato in via definitiva per il reato di peculato, per essersi appropriato delle somme ricevute in pagamento di sanzioni al codice della strada comminate a cittadini stranieri, trattenendole per periodi tra i tre e gli otto mesi e restituendole solo dopo numerosi solleciti. La Procura ha chiesto la condanna al pagamento di 7.387,80 euro, pari al doppio dell’utilità percepita, oltre interessi e spese. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la regolarità della notifica dell’atto di citazione e l’integrità del contraddittorio, dichiarando la contumacia del convenuto.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’art. 51, comma 7, cod. giust. cont. richiede, per la perseguibilità del danno all’immagine, la sussistenza di un delitto commesso a danno della pubblica amministrazione e l’accertamento con sentenza penale passata in giudicato. Il Collegio ha dato conto del contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità che si tratti di un delitto contro la P.A. ai sensi del capo I, titolo II, libro II, cod. pen., richiamando due orientamenti contrapposti. Ha tuttavia osservato che il requisito è in ogni caso sussistente, essendo il convenuto condannato per peculato, delitto allocato proprio in quel capo.
Quanto alla prova, la Corte ha ribadito che il danno all’immagine deve essere dimostrato dall’Accusa nella sua effettiva sussistenza, non essendo necessaria né la prova della spesa sostenuta per il ripristino dell’immagine violata, né la verificazione di una deminutio patrimonii. Nel caso di specie il clamor fori è risultato integrato da articoli di stampa versati in atti, con conseguente dimostrazione del danno.
Passando alla quantificazione, il Collegio ha applicato l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che presume il danno all’immagine pari al doppio dell’utilità percepita. La Corte ha però sottolineato il carattere non vincolante della presunzione, desumibile dalla clausola di salvezza della prova contraria e dal carattere espressamente presuntivo della norma. Ha quindi esercitato il potere di quantificazione equitativa, ammesso anche in contumacia sulla base della documentazione depositata.
Due i fattori valorizzati: la volontà di appropriarsi del denaro pubblico con l’incontestata intenzione di restituirlo, indice di una non elevata capacità criminale e di un pregiudizio non particolarmente grave all’immagine dell’ente; e il risalto solo locale della vicenda sulla stampa. La Corte ha pertanto accolto parzialmente la domanda, liquidando il danno nella misura del 50% delle somme illecitamente trattenute, pari a 1.846,95 euro, oltre interessi dalla pubblicazione e spese di giudizio.
Nota della Redazione
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