Responsabilità contabile per indebito reddito di cittadinanza e stato detentivo del convivente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 356 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, il percipiente che presenta la domanda rendendo dichiarazioni sostitutive in difetto della doverosa indicazione dello stato detentivo o delle condanne ostative a carico di un componente del nucleo familiare risponde del danno erariale corrispondente alle somme indebitamente erogate dall’INPS. L’art. 3, comma 13, del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, impone che il parametro della scala di equivalenza non tenga conto dei soggetti detenuti o sottoposti a misura cautelare o condannati per i delitti ivi richiamati: ne deriva una riduzione del quantum spettante e, per la parte eccedente, un indebito. La condotta è connotata da dolo di evento, poiché la presentazione telematica della domanda esige un grado di attenzione incompatibile con il mero errore materiale.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio la convenuta per ottenere la condanna al risarcimento del danno erariale, quantificato in euro 5.623,73, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Il pregiudizio corrisponde alle somme eccedenti che l’INPS le ha corrisposto a titolo di reddito di cittadinanza per due annualità, in forza di due domande presentate nel novembre 2019 e nel novembre 2020.

La contestazione riguarda l’omessa dichiarazione, in entrambe le istanze, dello stato giuridico del coniuge, componente del nucleo familiare, gravato da condanne irrevocabili e sottoposto a misura cautelare e poi a sorveglianza speciale. La convenuta, regolarmente notificata, non si è costituita ed è rimasta contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà anzitutto atto della contumacia della convenuta, attinta da rituale notificazione e non costituitasi. Riconosce poi la propria giurisdizione, in continuità con la giurisprudenza contabile di appello e con un proprio precedente di sezione, evocati nel testo.

Nel merito, la domanda è accolta integralmente. In assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti, la Corte condivide l’accertamento della Guardia di finanza, che ha ricostruito le due istanze e il quadro delle condanne a carico del familiare convivente. Il quadro F della modulistica, deputato a dichiarare l’esistenza di condizioni ostative, è rimasto non compilato.

La Corte sottolinea un profilo decisivo: il sistema telematico avrebbe precluso la presentazione della domanda se fosse stato il soggetto gravato dalla causa ostativa a compilarla. Chi rende la dichiarazione anche per altri è quindi chiamato a un grado di attenzione e responsabilità incompatibile con il mero errore materiale.

Quanto alla quantificazione, il Collegio richiama l’art. 3, comma 13, del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019: il parametro della scala di equivalenza non tiene conto dei componenti detenuti o sottoposti a misura cautelare o condannati per i reati richiamati. Ricalcolato il dovuto in euro 8.594,14, il danno è correttamente individuato in euro 5.623,73.

Il profilo soggettivo è quello del dolo di evento: la convenuta ha scientemente reso dichiarazioni mendaci per conseguire un maggior reddito. Le istanze recano dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con richiamo anche all’art. 75 in tema di decadenza dai benefici. Segue la condanna al risarcimento e alla refusione delle spese di giustizia, liquidate in euro 205,10.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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