Pensione privilegiata: onere probatorio e nesso con l’aggravamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 38 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che invochi la pensione privilegiata per aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. Ove la patologia abbia eziologia multifattoriale e l’aggravamento si sia manifestato dopo il collocamento in quiescenza, il nesso causale non può fondarsi su presunzioni astratte, ma esige una dimostrazione ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo sostitutivo dell’onere probatorio, ma strumento istruttorio volto a integrare le cognizioni tecniche del giudice sui fatti già acquisiti; essa è inammissibile quando il ricorso si limiti a contestare il merito del giudizio medico-legale senza offrire elementi critici idonei. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, adeguatamente motivato, non è superato da doglianze generiche.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al corpo degli agenti di custodia e collocato in congedo per riforma, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte e della loro ascrivibilità, anche in cumulo, alla tabella A categoria 8 del d.P.R. n. 834/1981, con condanna dell’INPS alla liquidazione del trattamento.
Il ricorrente ha dedotto che, dichiarata nel 2008 la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “marcata discopatia C6-C7 con osteofitosi”, i successivi accertamenti non avrebbero dovuto comportare un nuovo parere del Comitato di verifica e del Ministero; il Ministero della Giustizia, con decreto del 13 ottobre 2023, su conforme parere del Comitato del 14 settembre 2023, ha invece escluso la dipendenza da causa di servizio dell’aggravamento. L’INPS ha eccepito il ne bis in idem, la tardività e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice respinge l’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem: la precedente pronuncia aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto all’una tantum e l’inammissibilità per carenza di domanda amministrativa quanto al trattamento privilegiato; di qui l’onere, assolto dal ricorrente, di inoltrare rituale domanda amministrativa. Anche la tardività è esclusa, risultando l’istanza proposta nei termini.
È invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia – Comitato di verifica per le cause di servizio. Gli organi medico-legali che rendono pareri endoprocedimentali non hanno legittimazione nei giudizi pensionistici, essendo i loro atti privi di lesività immediata.
Nel merito il ricorso è infondato senza necessità di CTU. Il ricorrente ha sostenuto una pretesa automaticità del nesso tra aggravamento e servizio, ma non ha dimostrato che l’attività svolta abbia inciso sulla patologia, né di avere espletato un’attività più gravosa dell’ordinaria. Nelle patologie a eziologia multifattoriale il nesso non può essere oggetto di presunzioni astratte, ma richiede una dimostrazione ancorata a concrete situazioni di fatto (Cass. Sez. Un. n. 11353 del 17.06.2004). La CTU non è mezzo sostitutivo dell’onere probatorio (Cass. n. 16778 del 17.07.2009).
Il parere del Comitato, adeguatamente motivato, non risulta contraddetto: il ricorrente non ha prodotto una perizia medico-legale idonea a smentirlo o a introdurre elementi di novità. La richiesta di consulenza è quindi inammissibile, perché trasformerebbe il giudizio pensionistico in una mera riedizione della valutazione medico-legale. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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