Responsabilità amministrativa per falsa attestazione di presenza e definizione con rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 200 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio è obbligato, ferme la responsabilità penale e disciplinare, a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001. L’accoglimento della richiesta di rito abbreviato, con decreto che fissa il termine perentorio per il versamento della somma, consente la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 543 del 1996 ove il pagamento risulti documentato e tempestivo. Il regolare versamento della somma determinata determina la definizione anticipata del giudizio contabile, con condanna del convenuto alle sole spese di sentenza.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico, in servizio presso una struttura periferica, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 2.480,16, oltre accessori, in favore della Regione Puglia. La richiesta si fondava sulla condotta di falsa attestazione di presenza in ufficio per complessive 39 ore e 15 minuti, contestata per il periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 novembre 2018. L’illiceità penale di tale condotta era stata accertata con sentenza del GUP presso il Tribunale di Brindisi, passata in giudicato.
Il convenuto, in sede di costituzione, ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato, con parere favorevole del pubblico ministero. Con decreto è stata accolta la richiesta ed è stato fissato il termine perentorio di trenta giorni per il versamento, in unica soluzione, di euro 1.240,08, di cui euro 804,84 a titolo di danno patrimoniale ed euro 435,24 per il danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il titolo della pretesa risarcitoria, incentrato sull’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone al dipendente autore della falsa attestazione di presenza il risarcimento del danno patrimoniale, commisurato al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, oltre al danno all’immagine.
Il convenuto ha poi richiesto l’ammissione al rito abbreviato. La richiesta è stata accolta con decreto, con fissazione del termine perentorio di trenta giorni per il versamento dell’importo determinato in unica soluzione e con contestuale fissazione dell’udienza camerale per la verifica del pagamento.
La parte convenuta ha documentato il tempestivo versamento della somma di euro 1.240,08 in esecuzione del decreto, depositando la relativa documentazione attestante l’incameramento delle somme da parte della Regione Puglia. All’udienza camerale, il rappresentante del pubblico ministero e il difensore del convenuto, alla luce del pagamento effettuato, hanno chiesto la definizione del giudizio ai sensi di legge.
La Corte ha ritenuto di non disattendere le concordi conclusioni delle parti, stante il documentato e tempestivo versamento della somma in esecuzione del decreto emesso in applicazione del rito abbreviato. Il giudizio è stato pertanto definito ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, con contestuale condanna del convenuto al pagamento delle spese di sentenza, liquidate nella misura indicata dalla segreteria con nota in calce.
Nota della Redazione
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