Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 370 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e per effetto di un provvedimento adottato dall’ente previdenziale, determina la cessazione della materia del contendere. Il riconoscimento tardivo non elide l’interesse della parte alla pronuncia sulle spese, che va regolata secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione è condannata al pagamento degli onorari e delle competenze in favore del difensore dichiaratosi antistatario, poiché l’adempimento è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. La breve distanza temporale tra la scadenza del termine per provvedere e il deposito del ricorso non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione categoria SOCTPS, ha chiesto il beneficio di cui all’art. 2 d.l. n. 69/1988, convertito con modifiche in legge n. 153/1988, con decorrenza dal settembre 2023, deducendo l’età anagrafica, le precarie condizioni di salute e la situazione reddituale. La domanda amministrativa del 4.11.2024 e il ricorso al Comitato di Vigilanza erano rimasti privi di riscontro.
Da qui il ricorso alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. L’INPS, costituendosi in data 6 dicembre 2025, ha comunicato che l’assegno era stato concesso con decorrenza dal 1° settembre 2023 e che il pagamento sarebbe avvenuto nel dicembre 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudizio attiene alla pretesa della ricorrente a un beneficio previdenziale. L’ente si è costituito comunicando l’adozione, in data successiva all’instaurazione della causa, di un provvedimento integralmente satisfattivo delle pretese attoree.
La difesa della pensionata ha aderito alla richiesta, insistendo però per la condanna alle spese dell’amministrazione previdenziale. Su questo punto si concentra il thema decidendum residuo.
Il giudice ha ritenuto che il giudizio debba essere definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, perché l’ente previdenziale ha provveduto solo dopo la proposizione del giudizio. Il riconoscimento è dunque sopravvenuto e tardivo rispetto all’inerzia serbata sulla domanda amministrativa.
Quanto alle spese, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Poiché l’INPS ha soddisfatto la pretesa solo in pendenza di causa, la sua posizione è assimilabile a quella della parte sostanzialmente soccombente. Ne deriva la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
L’importo è stato liquidato in euro 500,00, comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Il P.Q.M. dispone, inoltre, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi della parte privata.
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Nota della Redazione
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