Responsabilità contabile da lavori non eseguiti e danno differenziale da subappalto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 201 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione corrisposto dalla stazione appaltante e il costo che l’appaltatore ha sostenuto per il subappalto non integra di per sé un danno erariale, potendo riflettere il fisiologico margine imprenditoriale. Essa assume, invece, valore di parametro di commisurazione del danno differenziale quando emerge una patologia dell’assetto negoziale, cioè quando quanto programmato e pagato risulti avere un valore reale pari al solo costo del subappalto. Il giudice contabile può fondare il convincimento su prove atipiche e sul materiale raccolto in altri plessi, senza che la provenienza dalla parte danneggiata ne pregiudichi l’impiego, fermo l’onere di verificarne l’attendibilità secondo il criterio del più probabile che non. Nei casi di ambivalenza penale ed erariale della condotta, il termine di prescrizione decorre dal disvelamento dei fatti e l’invito a dedurre ha efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. Il giudice non può superare la percentuale di responsabilità indicata nella citazione, violando l’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
La vicenda riguarda dieci procedure di affidamento di lavori eseguite nel 2012 presso gli aeroporti di Roma Urbe e Aquino. La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre soggetti — un direttore aeroportuale, un ingegnere con funzioni di RUP e un dipendente membro delle commissioni di gara — contestando la dissimulazione della riconducibilità delle aggiudicatarie a un unico centro di interessi e attestazioni che avevano consentito pagamenti per lavori non eseguiti o eseguiti solo in parte.
Dopo una prima pronuncia di inammissibilità annullata in appello, la Sezione regionale per il Lazio, con la sentenza n. 152/2023, ha accolto parzialmente la domanda, condannando il RUP a titolo di dolo e il direttore per culpa in vigilando. Entrambi hanno proposto appello, principale e incidentale, contestando in rito la nullità della citazione, la prescrizione e, nel merito, la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce gli appelli e affronta le questioni di rito. Sulla tempestività delle conclusioni della Procura generale, richiamando la sentenza 155/2024, afferma che dalla costituzione tardiva dell’appellato non deriva alcuna inammissibilità, ma solo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio, non promosse nel caso concreto.
Sulla nullità della citazione, la Corte esclude che il supplemento istruttorio successivo all’invito a dedurre, previsto dall’art. 67, comma 7, c.g.c., abbia compromesso la continuità tra i fatti contestati e quelli posti a base dell’azione. In una vicenda complessa, gli approfondimenti nati dalle deduzioni di un invitato si riverberano sugli altri, secondo meccanismi osmotici, senza che l’impianto dei fatti risulti immutato nella sua essenza.
Quanto alla prescrizione, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nei casi di ambivalenza penale ed erariale, il termine decorre dal rinvio a giudizio o dall’assunzione di iniziative ultimative di mirate indagini. Le prime emersioni di anomalie del 2012-2014 erano ancora approssimative e inidonee a innescare il corso prescrizionale. L’invito a dedurre, notificato fra aprile e maggio 2017, ha quindi interrotto la prescrizione; in ogni caso l’effetto è ricollegabile alla costituzione di parte civile nel processo penale.
Nel merito, la Corte chiarisce che la differenza tra prezzo dell’appalto e prezzo del subappalto non è automaticamente indice di danno. Nel caso concreto, però, tale differenza segnala una patologia del rapporto, poiché il valore reale delle opere è risultato pari al costo del subappalto: esemplare il caso delle recinzioni, pagate a € 450 al metro lineare e subappaltate a € 86.
La Corte conferma l’utilizzabilità delle relazioni interne dell’ENAC e del materiale penale come prove atipiche, soggette al prudente apprezzamento, e ridetermina il danno in € 1.858.412,73. Imputa il danno a titolo di dolo al RUP, per l’omessa o compiacente attestazione della regolare esecuzione, e a titolo di colpa grave al direttore. Infine, rileva l’ultrapetizione della condanna di primo grado, che aveva superato la percentuale del 45% indicata in citazione: la percentuale rappresenta il limite massimo non superabile dal giudice, essendo violato l’art. 112 c.p.c.
Nota della Redazione
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