Nesso causale e uranio impoverito: la causa di servizio non si presume (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 365 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia asseritamente correlata all’esposizione a uranio impoverito non può fondarsi su presunzioni o su automatismi eziologici. La regola dell’equivalenza delle condizioni dettata dall’art. 41 cod. pen. non trova applicazione al di fuori della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: il principio della causalità adeguata impone di verificare che i fattori riconducibili al servizio abbiano rivestito un ruolo di efficiente e determinante incidenza nell’insorgenza del processo morboso. Il giudizio tecnico del consulente d’ufficio, motivato, analitico e logicamente coerente, è condivisibile quando esclude il nesso. La mera tipizzazione del rischio non consente alcun automatismo, ma postula un controllo sotto il profilo eziologico.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Esercito, impegnato in missioni internazionali in Bosnia e Kosovo negli anni 1997, 2002, 2004 e 2005, nel settembre 2013 riceveva la diagnosi di carcinoma prostatico, con successivo intervento di prostatectomia. Collocato in congedo dal 2006 e già titolare di pensione privilegiata di settima categoria per altre infermità, presentava nel 2016 istanza di causa di servizio, sostenendo la correlazione tra la neoplasia e l’esposizione a munizionamento all’uranio impoverito nei teatri operativi.
Il Ministero della Difesa dichiarava l’istanza intempestiva, non riconducendo la patologia alle fattispecie a eziopatogenesi non definita o a lunga latenza. Il militare, poi deceduto, impugnava i provvedimenti di diniego e, in riassunzione, il coniuge superstite in qualità di erede chiedeva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e la condanna al trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria, in subordine di quarta. Si costituivano il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS, eccependo difetto di legittimazione, infondatezza e prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
La questione centrale è di natura tecnica: stabilire se l’esposizione all’uranio impoverito possa costituire causa o concausa della neoplasia prostatica. Il giudice nomina CTU l’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, che conclude negativamente. Le operazioni peritali si sono svolte nel rispetto del contraddittorio tecnico, con la partecipazione del consulente di parte ricorrente.
Il consulente rileva che il tumore prostatico conosce fattori epidemiologici definiti — età, stile di vita, familiarità — tutti presenti nel caso: il militare riferiva familiarità paterna e un tabagismo rilevante. Quanto alle nanoparticelle di metalli pesanti, il CTU osserva che i metalli sono ormai onnipresenti nell’ambiente e che l’elemento eziologicamente correlabile al tumore prostatico sarebbe il cadmio, non emerso dalle indagini allegate. La malattia, inoltre, è stata diagnosticata a notevole distanza dalla cessazione dal servizio e dalle missioni, svolte prevalentemente in mansioni d’ufficio e in ambienti areati, senza coinvolgimento in scontri a fuoco.
La Corte affronta il tema dell’inversione dell’onere della prova invocato dal ricorrente. Richiamando Cass. n. 12595/2024, resa in tema di assicurazione contro le malattie professionali, il giudice precisa che la presunzione legale di eziologia professionale opera in quel diverso ambito e può essere superata dall’amministrazione con la prova di fattori extralavorativi a efficacia esclusiva. Tale meccanismo non è però trasponibile alla causa di servizio.
Sul punto richiama il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 291 del 2024, secondo cui ai fini della causa di servizio l’attività lavorativa deve potersi ritenere con certezza concausa efficiente e determinante, senza ricorso a presunzioni e senza applicazione della regola dell’equivalenza delle condizioni. Il principio della causalità adeguata esige la riconoscibilità di fattori riconducibili al servizio dotati di adeguata incidenza nello sviluppo del processo morboso.
Il giudice ritiene la relazione peritale motivata, analitica, logicamente coerente e completa, e non ravvisa elementi per discostarsene. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la complessità tecnica della vicenda e nulla per le spese di giustizio stante la gratuità. Disposta l’annotazione di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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