Responsabilità contabile e onere della prova nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la giurisprudenza contabile riconosce una duplice funzione: l’accertamento della regolarità della gestione dei beni pubblici e la determinazione del credito dell’Amministrazione verso l’agente contabile. Su quest’ultimo grava l’onere della prova: egli deve dimostrare l’esatto adempimento dei propri obblighi oppure che l’ammanco si è verificato nonostante la diligente esecuzione, per causa a lui non imputabile. La responsabilità contabile è più rigorosa di quella amministrativa e comporta l’inversione dell’onere della prova, dovendo l’agente provare che l’omesso riversamento delle somme riscosse sia riconducibile a forza maggiore. La correzione manuale di uno scontrino di cassa priva di convalida e di sottoscrizione non è idonea a escludere l’irregolarità della gestione.

Il Fatto

Il giudizio di responsabilità ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione delle entrate per diritti di segreteria e rilascio di carte di identità di un Comune, per l’esercizio 2018. Il conto è formalmente in pareggio: riscossioni e versamenti coincidono, e le riscossioni sono documentate da scontrini emessi da registratore di cassa.

Dall’esame degli scontrini emerge che cinque di essi recano una correzione a penna, con cifre inferiori a quelle stampate, e che due scontrini sarebbero stati emessi per mero errore, per somme mai incassate e mai riversate. Il magistrato istruttore, non ritenute soddisfacenti le giustificazioni dell’agente contabile, ha chiesto la declaratoria di irregolarità e la condanna al pagamento dell’ammanco contestato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del giudizio di conto, in cui confluiscono due azioni: quella diretta alla discussione, approvazione ed eventuale rettificazione del conto e quella volta al discarico o alla condanna del contabile al pagamento del saldo attivo. Richiamando le Sezioni riunite n. 720 del 1991 e la giurisprudenza successiva, il Collegio ribadisce che l’agente contabile deve provare di avere esattamente adempiuto i propri doveri nella gestione del denaro pubblico.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la responsabilità contabile determina l’inversione dell’onere della prova a carico dell’agente, il quale deve dimostrare che l’omesso riversamento delle somme ritualmente incassate non sia imputabile a propria negligenza o volontà, ma a forza maggiore. A sostegno sono citate le pronunce della Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 38/2016, Lazio n. 103/2016 e Piemonte n. 61/2013, oltre alle Sezioni Veneto n. 167/2018 e Piemonte n. 63/2017.

Nel merito, la Corte condivide i rilievi di irregolarità, ma riduce l’ammanco contestato. Una corretta rendicontazione avrebbe richiesto la convalida delle correzioni a penna e una breve descrizione dell’errore: le correzioni sono prive di giustificazione e di sottoscrizione, salvo una sigla su un solo scontrino. Tuttavia, le correzioni relative a cinque giornate risultano giustificate, perché gli importi digitati erano abnormi e tali da rettificare meri errori materiali. La ricostruzione è confermata dagli estratti di sistema, che riportano il numero di carte di identità rilasciate, corrispondenti alle correzioni.

Diversa è la sorte degli scontrini emessi “a vuoto”. L’agente non ha fornito alcuna spiegazione plausibile sulla loro emissione e tali scontrini non sono stati formalmente annullati. La mancata consegna agli utenti non basta a dimostrare l’insussistenza dell’ammanco: tenuto conto dell’onere probatorio gravante sull’agente, la Corte condanna al pagamento della somma riferita a tali scontrini, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino al saldo effettivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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