Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 96 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, disposta dall’ente previdenziale in conformità alla comunicazione dell’amministrazione di appartenenza, integra il conseguimento del bene giuridico richiesto e determina la cessazione della materia del contendere. La satisfazione della pretesa dedotta in giudizio, intervenuta senza necessità di pronuncia di merito, non configura un riconoscimento della fondatezza della domanda, ma assorbe l’interesse ad agire. La compensazione delle spese di lite è giustificata quando l’attività satisfattiva si sia perfezionata prima della notifica del ricorso, così da non imputare all’ente resistente la scelta di resistere in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente iscritto alla gestione ex INPDAP, ha chiesto la riliquidazione della pensione di inabilità con decorrenza dal 01.01.2017 e dal 01.01.2018, in ragione dei miglioramenti stipendiali previsti dal d.P.R. n. 39/2018 per il triennio economico 2016-2018. La domanda investiva anche il ricalcolo del montante contributivo della c.d. quota C, con inclusione della tredicesima mensilità e della maggiorazione figurativa del 15% per scatti stipendiali ex art. 4 d.lgs. 165/1997, oltre alla corresponsione delle differenze di rateo maturate dal 01.08.2018.

L’INPS, costituendosi, ha documentato di avere provveduto alla riliquidazione della pensione in data 17.09.2024, sulla base della comunicazione dell’amministrazione di appartenenza, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Analoga richiesta ha formulato l’amministrazione resistente, che ha rappresentato di avere a sua volta adottato il provvedimento di riliquidazione.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice monocratico non ha attinto il merito della pretesa pensionistica, poiché la Corte ha rilevato che l’INPS aveva adottato il provvedimento satisfattivo richiesto, emesso e versato in atti, procedendo alla riliquidazione nei termini indicati dal ricorrente.

Secondo la Corte, il conseguimento del bene giuridico in contestazione determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda sull’accertamento dell’intervenuta soddisfazione della pretesa, attestata dall’ente previdenziale e confermata all’udienza.

Rilevante, sul piano processuale, è la circostanza che la riliquidazione era intervenuta prima della notifica del ricorso a controparte. Da ciò la Corte ha tratto il convincimento che sussistessero valide ragioni per la compensazione delle spese legali, non potendosi addebitare all’ente resistente la condotta processuale.

Il ricorrente, pur non presenziando all’udienza, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese. La Corte ha invece integralmente compensato le spese, rilevando la gratuità del giudizio contabile e nulla disponendo per le spese di giudizio.

Pertanto, respinta ogni contraria istanza, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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