Spese di rappresentanza degli enti locali e responsabilità dell’economo: criteri di ammissibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 317 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di rappresentanza degli enti locali, in assenza di una disciplina generale che le definisca, si individuano in quelle fondate sull’esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse devono essere finalizzate ad accrescere il prestigio e la visibilità dell’istituzione, essere predeterminate nei criteri, improntate a sobrietà e analiticamente documentate. Gli acquisti di acqua minerale, generi alimentari e beni di consumo corrente, disposti su richieste generiche e destinati a uso interno degli uffici, non integrano la categoria e non possono essere posti a carico del fondo economale. Il provveditore-economo che li autorizzi, senza verificarne l’inerenza al regolamento, risponde a titolo di colpa grave, non essendo scusato dalla provenienza delle richieste da un ufficio sovraordinato, poiché al capo di gabinetto non competono poteri di spesa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla relazione istruttoria del magistrato dei conti, che ha ritenuto parzialmente irregolari le gestioni economali rese dall’agente contabile incaricato del servizio di economato presso il gabinetto del sindaco di un comune per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013. I conti giudiziali erano stati depositati solo a seguito di un precedente giudizio di resa di conto, concluso con nomina di un commissario ad acta.
Il magistrato istruttore ha contestato, in particolare, l’addebito di euro 2.308,46, oltre interessi, corrispondente alle spese non ritenute discaricabili. Il contabile si è costituito eccependo di aver agito quale semplice esecutore di ordini impartiti da un ufficio sovraordinato e invocando l’assenza di parametri regolamentari sulle spese di rappresentanza. La Procura regionale ha concluso per la condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione difensiva sulla pretesa assenza di discrezionalità. La qualifica di agente contabile era già stata accertata nel precedente giudizio, dove si è precisato che al provveditore erano affidati la gestione del fondo cassa per le spese minute e urgenti, la gestione dei buoni pasto e delle anticipazioni. Non è quindi sostenibile che egli operasse come mero esecutore materiale.
Nel merito, la Corte ricorda che il comune non aveva adottato alcun regolamento sulle spese di rappresentanza. In assenza di una normativa generale, i criteri sono ricavati dalla giurisprudenza contabile: la spesa deve avere uno stretto legame con i fini istituzionali, rispondere alla proiezione esterna dell’ente, essere correlata al risultato perseguito, improntata a sobrietà e analiticamente giustificata, con indicazione delle finalità, del destinatario e della misura.
Applicando tali parametri, il Collegio esamina le singole annualità. Le spese per acqua minerale in grandi quantità, generi alimentari, casalinghi e bicchieri di plastica, richieste con formule generiche, sono risultate destinate al consumo interno degli uffici e non a interlocutori esterni qualificati. Anche i rimborsi per caffè offerti in occasione di visite istituzionali attengono a rapporti di cortesia o ospitalità e devono gravare su fondi privati. Vengono invece riconosciute, con parziale discarico, le spese per una trasferta specificamente individuata e per una riunione con i sindaci dell’area metropolitana espressamente documentata.
Sul piano soggettivo, la Corte esclude che la condotta sia esente da colpa grave. Il provveditore aveva l’onere di verificare che il procedimento a monte del pagamento fosse regolarmente finalizzato e sorretto da idonea documentazione, accertando che la spesa rientrasse tra quelle consentite. Nel rispetto della separazione tra indirizzo e gestione, ai capi di gabinetto non competono poteri di spesa, e la mera provenienza della richiesta da tale ufficio non rende per ciò solo legittima la spesa.
Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità dei conti e condanna il contabile al pagamento, in favore del comune, di euro 2.100,46, oltre interessi legali dalla data di ciascun esborso irregolare e fino al soddisfo, con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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