Responsabilità contabile per patronage fideiussorio e sindacato sulle scelte discrezionali (Cass. civ. Sez. Un. n. 2290 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali degli amministratori pubblici non sottrae queste ultime ad ogni controllo, restando sempre verificabile la conformità alla legge che regola l’attività amministrativa. La Corte dei conti può valutare se gli strumenti prescelti siano adeguati o esorbitanti rispetto al fine pubblico e se il rapporto tra obiettivi e costi sostenuti sia sostenibile, senza con ciò invadere il merito. Sussiste la giurisdizione contabile per i danni arrecati direttamente al Comune da lettere di patronage a effetto fideiussorio rilasciate in violazione delle competenze degli organi, risultando irrilevante la qualificazione della società partecipata e la distinzione tra le funzioni ricoperte dall’agente. È infine inammissibile, per attinenza al merito, il motivo che censuri la determinazione del quantum e il rinvio alla fase esecutiva.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione della sentenza con cui la Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti aveva rigettato il gravame avverso la pronuncia di condanna di amministratori e dirigenti comunali per danno erariale. La pretesa nasceva dagli esborsi sostenuti dal Comune per adempiere agli obblighi assunti, tramite lettere di patronage, verso banche creditrici di mutui accesi da una società in house partecipata al cento per cento dall’ente locale.
Il danno era quantificato in misura pari alle somme definite dalle transazioni stipulate dal Comune con le banche, successive a ricorsi giurisdizionali. La Corte contabile aveva affermato la propria giurisdizione, ravvisando il nesso causale tra le delibere di giunta e le garanzie rilasciate fuori dalle condizioni di legittimità, con responsabilità del direttore generale e del sindaco a titolo di dolo e di assessori e vicesindaco a titolo di colpa grave. Propongono ricorso principale e ricorso successivo due dei condannati, deducendo carenza di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano anzitutto il motivo concernente la giurisdizione rispetto alla posizione dell’agente quale amministratore della società partecipata. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata si occupa del danno procurato al Comune tramite le lettere di patronage e dunque della condotta tenuta dall’agente quale direttore generale. Poiché la controversia non riguarda il danno alla società, ma quello diretto all’ente locale, la qualificazione della società come in house risulta irrilevante.
La Corte precisa che la responsabilità contestata attiene al rilascio di lettere di patronage a effetto fideiussorio, condotta valutata in contrasto con l’art. 207 Tuel, che riserva al consiglio comunale la competenza in materia di garanzie fideiussorie. Inconferente è pertanto anche la distinzione tra le funzioni svolte dall’agente, poiché il tema attiene alla specifica attività amministrativa dell’ente, alla competenza dei suoi organi e alla funzione del direttore generale.
Quanto all’eccesso di potere giurisdizionale per asserita invasione della sfera discrezionale, la doglianza non è accoglibile. La Corte richiama il principio secondo cui l’insindacabilità nel merito non comporta sottrazione ad ogni controllo, segnatamente a quello di conformità alla legge (Sez. Un. n. 1376/2006), e quello per cui la Corte dei conti può valutare l’adeguatezza degli strumenti scelti e il rapporto tra obiettivi e costi (Sez. Un. n. 20728/2012). Il giudice contabile ha valutato la responsabilità per il rilascio doloso delle garanzie, senza che rilevi l’avvenuta successiva approvazione consiliare.
Le Sezioni Unite richiamano inoltre Sez. Un. n. 9680/2019, secondo cui è inammissibile il motivo che censuri la decisione contabile per pretesa invasione della discrezionalità, allorché la valutazione sia stata compiuta secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990. Infine, le censure sul quantum e sul rinvio alla fase esecutiva dinanzi al giudice ordinario attengono al merito e risultano non centrate rispetto al dictum, poiché il rinvio riguarda la sola eventuale compensazione con somme recuperate, secondo gli artt. 214-216 del codice della giustizia contabile. Il ricorso principale è rigettato e quello successivo è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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