Equa riparazione, il termine dei sei anni vale per l’intero procedimento (Cass. civ. Sez. II n. 22399 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l’art. 2, comma 2-ter, l. n. 89/2001, secondo cui il termine di durata ragionevole si considera rispettato se il giudizio è definito in modo irrevocabile entro sei anni, costituisce norma di chiusura che impone una valutazione complessiva del procedimento articolato nei tre gradi di giudizio, senza che rilevi la durata dei singoli gradi. La natura indennitaria dell’obbligazione esclude l’accertamento soggettivo della violazione, ma non dispensa il ricorrente dall’onere di provare la lesione della sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata del ritardo, restando escluso il pregiudizio che si innesta nella serie causale già in atto come fattore autonomo. Il danno patrimoniale risarcibile è dunque solo quello in rapporto causale con il ritardo, non quello che degrada la durata irragionevole al rango di mera occasione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello l’equo indennizzo per la durata asseritamente irragionevole del procedimento di divorzio, iniziato il 7 novembre 2017 e definito in sede di legittimità il 26 maggio 2021 con pronuncia di estinzione per la transazione intercorsa tra le parti. Aveva domandato, altresì, il ristoro dei danni patrimoniali derivati dalla pretesa illegittima protrazione del giudizio, quantificati in somma determinata, riconducendoli all’imposizione dell’assegno di divorzio, alle successive azioni esecutive subite e alla necessità di transigere.

Il Consigliere delegato aveva liquidato l’indennizzo per il ritardo, detraendo dall’intera durata il periodo di sei anni previsto dalla legge, e aveva respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale. La Corte d’appello rigettò l’opposizione, confermando il calcolo del tempo indennizzabile e l’insussistenza del nesso tra durata e pregiudizi allegati. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2, comma 2-ter, l. n. 89/2001, sostenendo che il ragionamento del giudice di merito svuotasse di significato il comma 2-bis, che individua la durata ragionevole dei singoli gradi.

La Corte ha respinto la censura. Il giudizio presupposto si è articolato in tre gradi e, per principio consolidato, la norma che considera rispettato il termine quando il giudizio è definito in modo irrevocabile entro sei anni costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del procedimento. Richiamati i precedenti conformi della Sez. 2 n. 29706 del 19/11/2024, della Sez. 2 n. 27782 del 30/10/2019 e della Sez. 6-2 n. 23745 del 06/11/2014, ha confermato la correttezza del calcolo operato.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, lamentavano l’omesso esame di fatti decisivi quanto alla determinazione del parametro annuo e alla richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. Il ricorrente contestava di non aver visto considerate le sofferenze patite, la dedotta insufficienza reddituale, le azioni esecutive e le denunce subite, e il parere favorevole della Procura generale sulla revoca dell’assegno.

La Corte ha ritenuto infondate anche tali censure. Il giudice di merito ha motivato che il protrarsi del pregiudizio costituisce presupposto dell’indennizzo e non parametro di liquidazione, individuato peraltro in misura superiore al minimo in ragione degli interessi coinvolti, e ha dato conto dei fatti addotti considerandoli irrilevanti con motivazione specifica.

Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione del danno. La Corte ribadisce che la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione patrimoniale come conseguenza diretta e immediata della violazione, restando il pregiudizio fuori dalla fattispecie del “danno evento”. Risarcibile è solo il danno in rapporto causale con il ritardo, non quello che si innesta nella serie causale già in atto come fattore autonomo e che degrada la durata irragionevole al rango di mera occasione. Richiamati la Sez. 6-2 n. 16327 del 30/07/2020 e la Sez. 2 n. 33004 del 17/12/2024, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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