Danno da ritardo nella liquidazione della polizza e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. III n. 6608 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo nella liquidazione di una polizza assicurativa non è mai in re ipsa. Il soggetto che assume di averlo subito deve allegare e provare, anche per presunzioni, la conseguenza pregiudizievole concreta, poiché un evento lesivo non costituisce di per sé un danno risarcibile. A nulla vale invocare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede quando il pregiudizio sia dedotto in forma meramente assertoria: le censure così formulate, prive dell’indicazione delle prove e del nesso causale, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La rivalutazione monetaria e gli interessi, pur essendo debito di valore e potendo essere riconosciuti d’ufficio, presuppongono comunque l’accertamento dell’obbligazione risarcitoria.

Il Fatto

Gli eredi di un’assicurata, tramite il difensore che aveva ricevuto l’incarico di liquidare l’asse ereditario, individuavano tra i beni relitti una polizza unit linked sottoscritta dalla defunta con una compagnia assicurativa e intermediata da una dipendente della banca. Risultava beneficiaria la stessa promotrice finanziaria, referente e gestore del rapporto. Il difensore, ritenuto sussistente un conflitto di interessi, denunciava la circostanza alla Consob e alla Banca d’Italia.

La beneficiaria rinunciava al beneficio e la banca liquidava la polizza in favore degli eredi. Questi convenivano in giudizio la compagnia e la banca dinanzi al Trib. Milano, chiedendo il risarcimento per la nullità della polizza per difetto di forma scritta e per il ritardo nella liquidazione. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Milano confermava, accertando la validità del contratto e l’insussistenza di danni. Ricorreva per cassazione un’erede con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La questione giuridica è una sola: se la banca risponda del danno da ritardo nella liquidazione della polizza, dovuto al fatto che per liquidarla era stata necessaria la rinuncia della promotrice al beneficio.

La Corte rileva che la sentenza d’appello si fondava su più rationes decidendi. Ciò imponeva alla ricorrente di confutarle tutte e di confutarle utilmente. Resistono, invece, alle censure le statuizioni che escludono la responsabilità diretta della banca e della promotrice, la responsabilità indiretta dell’istituto e la sussistenza stessa di un danno da ritardo.

è decisiva la considerazione che non risulta neppure lambita la statuizione con cui i giudici di merito hanno ritenuto non provato il danno da inadempimento contrattuale. In primo grado gli eredi avevano dedotto solo un generico disagio per aver dovuto anticipare il pagamento delle imposte vendendo a condizioni deprezzate un immobile: circostanza, peraltro, smentita dalla dichiarazione di successione. Quanto agli interessi commerciali, alla devalutazione, alla perdita di occasioni di guadagno e alle spese, si tratta di indicazioni meramente assertive, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il Collegio ribadisce che il nocumento patrimoniale e quello non patrimoniale non possono mai ritenersi in re ipsa: il pregiudizio risarcibile è sempre danno-conseguenza. Il danneggiato deve allegare e provare, eventualmente per presunzioni, la conseguenza pregiudizievole lamentata.

Infine, pur essendo l’obbligo indennitario debito di valore e potendo rivalutazione e interessi essere riconosciuti d’ufficio, la loro debenza resta subordinata all’accertamento dei presupposti dell’obbligazione risarcitoria, negato in sede di merito. Il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento della somma di euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per censure insostenibili e del tutto prive di fondamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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