Indebita percezione del reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 345 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza, avendo tale misura connotazione pubblicistica e carattere assistenziale strumentale all’inserimento lavorativo. La presentazione di autocertificazioni non veritiere e l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali e reddituali integrano un illecito amministrativo-contabile, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. L’elemento soggettivo è imputabile a titolo di dolo, consistendo nella consapevole e volontaria violazione degli obblighi dichiarativi assunti con l’Amministrazione erogatrice. Il nesso causale tra condotta illecita e danno erariale va ravvisato nel contributo indebitamente percepito e non restituito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in riassunzione la convenuta per sentirla condannare al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di euro 9.200,00, percepita a titolo di reddito di cittadinanza per diciotto mensilità consecutive a decorrere dal 15 febbraio 2021, oltre interessi e rivalutazione.
La questione giungeva in riassunzione dopo che la Sez. II d’Appello, con sentenza n. 117 del 2025, aveva dichiarato sussistente la giurisdizione contabile, riformando la sentenza n. 149/2024 di primo grado e rimettendo la causa al giudice di prime cure. La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia della convenuta. Sul punto della giurisdizione, il giudice di rinvio è vincolato alla statuizione della Sezione d’Appello, che ha affermato la giurisdizione contabile richiamando la natura pubblicistica del beneficio, connotazione già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale citata dalla Procura.
Nel merito, il thema decidendum concerne l’accertamento della responsabilità per il danno erariale derivante dall’indebita percezione del beneficio. Dalla documentazione in atti emerge che la convenuta ha presentato autocertificazioni, in data 20-21 gennaio 2021, e la domanda di accesso in data 25 gennaio 2021, omettendo di indicare la convivenza con il genitore, titolare di redditi e immobili, e di essere essa stessa proprietaria di un immobile con rendita catastale di molto superiore alla soglia ostativa di euro 30.000,00.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno inoltre accertato la percezione di redditi da locazione per euro 5.128,00, così che la richiedente contravveniva scientemente agli obblighi previsti dagli artt. 2, 3 e 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in legge 28/3/2019 n. 26. La norma sanziona la decadenza immediata dal beneficio in caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione di ogni fattore che alteri i requisiti economici, con nascita dell’obbligazione restitutoria.
Il Collegio ravvisa il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno, rappresentato dal contributo indebitamente percepito e non restituito. Quanto all’elemento soggettivo, esso è imputato a titolo di dolo, stante la consapevole e volontaria violazione degli obblighi, sia nella fase genetica della domanda sia durante la percezione, per l’omessa comunicazione all’INPS delle variazioni reddituali e patrimoniali. La volontaria sottoscrizione dei modelli comprova l’assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni.
La domanda è pertanto accolta, con condanna al risarcimento di euro 9.200,00, oltre rivalutazione monetaria dal 30 luglio 2022 e interessi legali sulla somma rivalutata. Le spese del primo grado, compreso il giudizio di rinvio, seguono la soccombenza, mentre sono compensate quelle del grado di appello, tenuto conto che la questione di giurisdizione è stata rilevata d’ufficio.
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Nota della Redazione
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