Assenteismo e danno all’immagine autonomo rispetto all’assoluzione penale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 168 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il giudice contabile è autonomo rispetto al giudice penale. La sentenza di assoluzione non produce efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen. quando non sia stata pronunciata in seguito a dibattimento, né quando la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato. La falsa attestazione della presenza in servizio, realizzata omettendo la timbratura delle uscite, integra violazione degli obblighi di servizio e obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale pari alla retribuzione percepita per il tempo non lavorato, oltre al danno all’immagine della pubblica amministrazione. Tale pregiudizio non è in re ipsa e va liquidato equitativamente, assumendo come parametro di riferimento il criterio del doppio dell’utilità illecitamente percepita.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio una dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, con qualifica di istruttore contabile, per un presunto danno erariale complessivo di euro 3.024,41. La contestazione riguardava l’assenteismo: la convenuta avrebbe timbrato il cartellino marcatempo in entrata e in uscita, allontanandosi nel corso della giornata senza registrare le uscite.
Le indagini della Guardia di Finanza, condotte tra l’ottobre 2018 e il marzo 2019, avevano quantificato un totale di 3 ore e 10 minuti di assenza ingiustificata, corrispondenti a euro 24,41 di retribuzione indebita, cui la Procura aggiungeva euro 3.000,00 per danno all’immagine. Nelle more, l’ente aveva chiesto e ottenuto dalla dipendente il pagamento di euro 48,82, comprensivo del danno patrimoniale e di parte del danno all’immagine. Nel frattempo, la sentenza di condanna di primo grado era stata riformata in appello con assoluzione perché il fatto non sussiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento materiale dei fatti, non contestati in questa sede. Il rispetto dell’orario di servizio costituisce un elemento essenziale del sinallagma del rapporto di pubblico impiego: la presenza sul luogo di lavoro è il parametro cui commisurare la retribuzione. La convenuta si è assentata senza autorizzazione e senza giustificazione, con piena consapevolezza dell’illiceità del comportamento.
Sul rapporto con il giudizio penale, i giudici richiamano l’art. 652 cod. proc. pen., che riconosce efficacia di giudicato alla sentenza di assoluzione solo se pronunciata in seguito a dibattimento o, quanto all’art. 442 cod. proc. pen., se la parte civile ha accettato il rito abbreviato. Nel caso di specie difettano entrambi i presupposti. La giurisdizione penale e quella contabile restano reciprocamente indipendenti, come confermato dagli artt. 106 e 107 cod. giust. cont. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite (ordinanza n. 2/2020/RCS).
Dalla stessa pronuncia assolutoria emerge, del resto, che i dipendenti “si sono limitati a non registrare le loro assenze”, confermando la materialità dei fatti, ritenuta dal giudice penale non sufficiente a raggiungere la soglia di offensività del reato. Il danno patrimoniale è quindi accertato nell’importo di euro 24,41, ma per tale voce non vi è luogo a condanna, essendo già intervenuto il ristoro.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ne afferma l’autonomia rispetto alla vicenda penale. Richiamata la sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale, il Collegio ribadisce che la declaratoria di illegittimità non ha inciso sulla disposizione speciale dell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, né sulle modalità di quantificazione del pregiudizio. La condotta ha avuto risonanza sociale, come attestano gli articoli di stampa e l’esposto di cittadini.
Sul quantum, la liquidazione è equitativa. Il Collegio assume come parametro l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che presume il danno all’immagine pari al doppio dell’utilità percepita, pur non direttamente applicabile. Valutati gravità, modalità e reiterazione della condotta, ma anche il ruolo non particolarmente esposto della convenuta e l’impatto mediatico non considerevole, il danno viene liquidato in euro 48,82. Detratta la somma già versata, residuano euro 24,41 a carico della convenuta, oltre interessi legali e spese processuali.
Nota della Redazione
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