Responsabilità contabile del presidente di federazione sportiva per danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 276 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il danno erariale cagionato alla federazione sportiva dal suo presidente mediante contratti simulati con società compiacenti, sovrafatturazioni e spese personali è risarcibile a titolo di dolo, che si desume dalla volontà dell’evento dannoso e dal sistematico sviamento delle risorse pubbliche. Il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui il requirente può apprezzare gli elementi costitutivi dell’illecito, individuato nel decreto di rinvio a giudizio. La costituzione di parte civile dell’ente danneggiato nel processo penale interrompe la prescrizione, con effetto permanente sino al passaggio in giudicato. La disciplina dell’art. 21 d.l. n. 76/2020 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio il presidente di una federazione sportiva, in carica dal 1998 al 2013, chiedendo la condanna al pagamento di oltre due milioni di euro in favore della federazione stessa, oltre al danno da disservizio quantificato nel 10% del danno patrimoniale.

Il danno si componeva di tre voci: compensi per prestazioni mai effettuate e contratti simulati con società riferibili a un terzo, sovrafatturazioni su forniture rese da altra società, e spese per viaggi, trasferte e rimborsi non attinenti all’attività federale. La vicenda traeva origine da una condanna penale dell’allora vertice federale per peculato e altri reati, oltre a un provvedimento disciplinare di radiazione. La federazione si è costituita parte civile ed è intervenuta nel giudizio contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo non va individuato nella data del comportamento, ma nel momento in cui l’organo requirente acquisisce una conoscenza giuridicamente affidabile dei fatti: per i danni di rilevanza penale, nel decreto di rinvio a giudizio o nei provvedimenti che chiudono la fase istruttoria. Poiché il rinvio a giudizio è intervenuto nel novembre 2018 e l’invito a dedurre è stato notificato nel febbraio 2023, l’azione è tempestiva.

Inoltre, la costituzione di parte civile della federazione nel processo penale integra un autonomo atto interruttivo ex art. 2943 cod. civ., con effetto permanente protratto sino al giudicato. L’eccezione fondata sull’apertura di un fascicolo istruttorio del 2011 è stata disattesa, riguardando quel fascicolo una vicenda gestionale diversa da quella contestata.

Nel merito, la Corte ha accertato l’elemento oggettivo: il nocumento patrimoniale è composto dalle tre voci contestate, e il convenuto non ha offerto argomentazioni documentate contrarie. È stata respinta la tesi della responsabilità concorrente del Consiglio Federale, poiché le delibere si limitavano a stanziare somme e a delegare le scelte operative, compiute in via esclusiva dal presidente.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha ritenuto sussistente il dolo, desunto dal riconoscimento del reato di peculato e dai consistenti vantaggi personali ottenuti, che dimostrano la volontà dell’evento dannoso. È stata respinta la tesi difensiva basata sull’art. 21 d.l. n. 76/2020, di natura sostanziale e quindi inapplicabile ai fatti anteriori al 17 luglio 2020. Accertato il nesso di causalità e il rapporto di servizio, la domanda è stata accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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