Danno all’immagine da falsa attestazione di presenza: quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 104 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che predeterminava la quantificazione del danno all’immagine non elimina l’azione di responsabilità contabile per falsa attestazione della presenza in servizio, che resta esperibile a prescindere dal passaggio in giudicato di una sentenza penale per reati contro la pubblica amministrazione. Venuta meno la soglia minima di sei mensilità, il danno all’immagine va liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., sulla base di indicatori oggettivi, soggettivi e sociali, tra cui la qualifica del dipendente, il disvalore del fatto e la sua diffusione mediatica. Il giudice contabile può discostarsi dalla quantificazione richiesta dalla Procura, contenendola nei limiti risultanti dalla domanda e valorizzando il rapporto con il danno materiale accertato.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente di una Provincia, contestando prestazioni orarie retribuite ma non rese in occasione di assenze ingiustificate dal servizio. Ha chiesto la rifusione del danno materiale e del danno all’immagine subito dall’ente.
Con una prima pronuncia la Sezione ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per il danno all’immagine e ha condannato il convenuto al pagamento di una somma modesta per il danno materiale. La Procura ha impugnato la decisione, riproponendo la domanda reputazionale. La Sezione centrale d’appello ha accolto il gravame e rimesso gli atti al primo giudice in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la questione torna davanti alla Sezione territoriale per la quantificazione del danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma che sanziona la falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, nonché la giustificazione dell’assenza con certificazione medica falsa, di cui agli artt. 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001. Su questa base la Procura ha legittimamente agito per il ristoro del pregiudizio reputazionale, senza che rilevi l’esistenza di un giudicato penale per reati contro la pubblica amministrazione.
Il Collegio osserva che la declaratoria di incostituzionalità ha caducato la sola disposizione sulla quantificazione — che fissava un minimo di sei mensilità dell’ultimo stipendio — e non la fattispecie di danno all’immagine connessa all’illecita assenza dal servizio. L’azione resta dunque integra, in linea con la giurisprudenza territoriale e d’appello della Corte dei conti richiamata.
Quanto al quantum, la Corte ricostruisce i criteri consolidati: la lesione all’immagine è il riflesso negativo della condotta antidoverosa del dipendente, che offusca il prestigio dell’amministrazione e la fiducia dei cittadini nella sua correttezza ed efficienza. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. si fonda su indicatori di natura oggettiva (natura del fatto, modalità, reiterazione), soggettiva (ruolo rivestito) e sociale (impressione nell’opinione pubblica, diffusione sui mezzi di informazione).
Nel caso concreto il presupposto è pacifico: il convenuto è stato coinvolto in un procedimento penale conclusosi con condanna definitiva per truffa aggravata. La Procura aveva quantificato la domanda in una somma superiore, ma il Collegio ritiene equo liquidare un importo corrispondente al decuplo del danno diretto accertato, in aderenza alla pronuncia della Sezione centrale d’appello e nei limiti della domanda. La Corte esclude inoltre la riduzione dell’addebito in applicazione dell’art. 52, capoverso, del r.d. n. 1214 del 1934, per la vistosa e gravissima violazione degli obblighi di servizio. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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