Responsabilità da cose in custodia e caso fortuito nel comportamento della vittima (Cass. civ. Sez. III n. 21762 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto: per la sua configurazione è sufficiente la dimostrazione, da parte dell’attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, nella condotta di un terzo estraneo o in un comportamento della vittima. Quando esso si identifichi nella condotta del danneggiato, occorre valutare in che misura questi avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela; la responsabilità del custode resta esclusa se la condotta della vittima costituisca una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, restando irrilevante la mera astratta prevedibilità.

Il Fatto

La ricorrente convenne in giudizio il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta provocata da una buca presente sull’asfalto, di piccole dimensioni, profonda, non visibile né segnalata. Il Comune eccepì la propria carenza di legittimazione passiva e chiamò in causa la società concessionaria, quale custode della rete fognaria comunale e unica responsabile.

Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello confermò la decisione, evidenziando che la buca era visibile e dunque evitabile dalla danneggiata, e qualificando la condotta di questa come fatto eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso di causalità. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha rilevato la carenza di legittimazione passiva della concessionaria, poiché il Comune non ha reiterato in sede di legittimità la domanda di manleva, né essa poteva ritenersi estesa alla domanda originaria.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il giudice d’appello non ha esaminato la vicenda sotto il paradigma dell’art. 2043 c.c., ma proprio dell’art. 2051 c.c., richiamando la responsabilità oggettiva del custode per la cosa in custodia. Il Collegio ha ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20943/2022: dimostrato il nesso causale tra la res custodita e il danno, il custode si libera solo provando il caso fortuito, connotato da imprevedibilità e inevitabilità oggettive. Il caso fortuito può consistere anche nella condotta della vittima; in tal caso occorre valutare quanto il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, escludendosi la responsabilità del custode se quella condotta sia irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così anche Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 1404/2025). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo la buca visibile e integrando così la prova del caso fortuito.

Il secondo motivo è anch’esso infondato. La motivazione può considerarsi scarna, ma non apparente, apodittica o manifestamente illogica; l’eventuale insufficienza motivazionale non è più denunciabile per cassazione dopo la novella del 2012 all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo la violazione del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).

Il terzo motivo è inammissibile, perché maschera una censura sulla valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Richiamando Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, la Corte ha chiarito che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile solo se il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, ne escluda l’efficacia, o, all’opposto, li utilizzi pur avendoli qualificati come non gravi. È sindacabile il metodo valutativo, non l’esito finale, non essendo decisiva la prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *