Affidamento di fatto e prova per presunzioni nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 16445 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime antecedente all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, che ha imposto la forma scritta ai contratti bancari, è consentita la conclusione per facta concludentia del contratto di apertura di credito, in ragione del comportamento rilevante della banca. La prova dell’affidamento può pertanto desumersi anche mediante presunzioni semplici, alle quali non oppone ostacolo il divieto di cui all’art. 2725 cod. civ., richiamato dall’art. 2729, comma 2, cod. civ., clausola evidentemente inapplicabile ai contratti conclusi in epoca in cui gli stessi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ne consegue che è erronea la decisione di merito che escluda in radice la provabilità della natura affidata del conto in via presuntiva.
Il Fatto
La controversia origina dall’azione con cui la società correntista aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la ripetizione delle somme asseritamente incamerate a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando l’istituto di credito alla restituzione.
In sede di appello, il giudice del gravame ha riformato la decisione sul presupposto che non fosse stata provata la natura di conto affidato del rapporto, per la mancata produzione del contratto di conto corrente, unico documento idoneo a evincere l’esistenza di un fido. Da qui la qualificazione delle rimesse come solutorie e la declaratoria di prescrizione per quelle risalenti al decennio anteriore alla notifica dell’atto di citazione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della configurabilità di un affidamento di fatto in relazione alle prassi bancarie correnti prima della legge n. 154 del 1992 e dell’art. 117 TUB, norme prescrittive della forma scritta. Il collegio richiama il proprio orientamento più recente, espresso con la sentenza n. 34997 del 2023, che si colloca nel solco già tracciato in materia di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, con i precedenti richiamati dalle parti e dalla Corte stessa.
Il principio affermato è che, nel regime previgente, era consentita la conclusione del contratto di apertura di credito per facta concludentia, alla luce del comportamento rilevante della banca. Ne deriva che la prova dell’affidamento può trarsi anche attraverso un ragionamento critico, poiché le presunzioni semplici costituiscono prove, come disciplinate dal codice civile.
La Corte esclude che a tale utilizzabilità faccia scudo il divieto sancito dall’art. 2725 cod. civ., cui si riporta l’art. 2729, comma 2, cod. civ., clausola ritenuta inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui gli stessi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Il divieto probatorio presuppone, infatti, che la forma scritta sia imposta a pena di nullità, presupposto assente nel regime anteriore.
Poiché la Corte d’Appello ha del tutto escluso che la prova dell’affidamento, invocata per dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse e per contrastare la prescrizione eccepita dalla banca, potesse ricavarsi per facta concludentia, il pronunciamento è erroneo. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei restanti, cassazione della sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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