Eredi ricorrenti in cassazione devono provare la legittimazione (Cass. civ. Sez. II n. 11606 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto che non sia stato parte nel grado precedente e proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito, nella asserita qualità di successore a titolo universale o particolare di colui che era stato parte nel precedente grado o fase, deve in primo luogo allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto della successione nel processo, e in secondo luogo fornire la prova di tali circostanze. In difetto, l’impugnazione va dichiarata inammissibile anche d’ufficio. In caso di successione mortis causa non è sufficiente la mera chiamata all’eredità, non trasmettendosi la legittimazione per effetto della sola apertura della successione, ma è necessaria l’avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita. Il ricorrente in cassazione, in qualità di erede della parte del giudizio di merito, ha quindi l’onere di dimostrare, con le produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede. Non assume rilievo la mancata contestazione della legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
I comproprietari di un terreno, confinante con un fondo sul quale erano stati realizzati un ampliamento del fabbricato, una piscina e due fosse biologiche, agiscono in giudizio per ottenere l’arretramento delle opere e il risarcimento del danno, deducendo la violazione delle distanze legali. Propongono domanda anche nei confronti dei danti causa dell’acquirente, chiamati in garanzia.
Il Tribunale di Roma accoglie in parte le domande e condanna al ripristino. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4111/2019, accoglie parzialmente l’appello dell’acquirente, annulla la condanna all’arretramento dei manufatti e rigetta l’appello incidentale degli attori, condannandoli alle spese di entrambi i gradi. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione gli eredi degli originari attori, qualificandosi come tali.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, accogliendo la specifica eccezione formulata in memoria dalla controricorrente. Il nodo non è il merito delle distanze, ma la legittimazione dei ricorrenti: gli eredi di chi fu parte nel giudizio di merito non hanno dimostrato la propria qualità di eredi, limitandosi a dichiararla.
Il Collegio ricostruisce il regime dell’impugnazione del successore. Chi non fu parte nel grado precedente e impugna quale successore deve allegare la legitimatio ad causam per essere subentrato nella posizione del dante causa e fornire la prova delle circostanze che ne costituiscono il presupposto. A sostegno richiama Cass. n. 2478/2024 in motivazione, Cass. 3793/2024, Cass. 34373/2023, Cass. 24050/2019 e Cass. 1943/2011.
Sul piano sostanziale, in caso di successione mortis causa la legittimazione non si trasmette per la sola apertura della successione: occorre l’accettazione, espressa o tacita, con assunzione della qualità di erede. Il precedente Cass., Sez. 5, n. 17295 del 2014 è richiamato a conferma. Ne deriva l’onere del ricorrente in cassazione di documentare, tramite le produzioni ammesse dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e il proprio titolo ereditario.
La Corte precisa infine che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio: Cass., Sez. L, n. 1943 del 2011. L’inerzia della controparte non sana il difetto di prova. Nel caso concreto i ricorrenti si sono limitati a qualificarsi eredi senza dimostrarlo, con conseguente inammissibilità e assorbimento di ogni altra questione. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e i ricorrenti sono condannati in solido al contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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