Fondo di garanzia Inps: copia conforme del titolo esecutivo è sufficiente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16776 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps, il lavoratore è tenuto a fornire la documentazione richiesta dall’Istituto in vista del pagamento della prestazione, ma il potere di indicarla deve essere esercitato secondo ragionevolezza, senza rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto fino a vanificarlo. La mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo non giustifica il diniego della prestazione, poiché una copia conforme ha il medesimo valore dell’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. e la copia semplice conserva la stessa valenza probatoria se non espressamente disconosciuta. Nessuna norma subordina l’esercizio della surroga dell’Inps, ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 297/1982, alla produzione dell’originale anziché di una copia conforme.
Il Fatto
La pronuncia di primo grado aveva condannato l’Inps a pagare al lavoratore il trattamento di fine rapporto non corrisposto dal datore di lavoro, divenuto insolvente dopo un’infruttuosa esecuzione forzata nei suoi confronti. La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione, ritenendo che non ostasse all’intervento del Fondo di garanzia la circostanza che il lavoratore non avesse consegnato all’ente l’originale del titolo esecutivo.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo che la mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo impedisse all’Istituto il pagamento della prestazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte muove dall’art. 26, lett. b), legge n. 88/1989, che attribuisce all’Inps, tramite il Comitato amministratore, il potere di determinare le modalità di erogazione delle prestazioni. Il potere di indicare la documentazione necessaria incontra però un limite di ragionevolezza: non può essere esercitato in modo da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto fino a vanificarlo. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 1052/1991 e Cass. n. 9231/2010.
Nel caso concreto l’Inps pretendeva di far venir meno il diritto alla prestazione a carico del Fondo in ragione della sola mancata consegna dell’originale. La Corte rileva che tale pretesa non risponde ad alcun apprezzabile interesse dell’Istituto: ai fini dell’intervento del Fondo non è soltanto l’originale a fondare la giustificazione, poiché anche una copia conforme del titolo esecutivo ha il medesimo valore dell’originale per effetto dell’art. 2719 cod. civ.
Il ragionamento si estende alla copia semplice, che conserva la stessa valenza probatoria dell’originale ove non espressamente disconosciuta, sempre ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.; il disconoscimento è dovuto anche rispetto a documenti provenienti da terzi, come affermato da Cass. n. 935/2004. Nel caso di specie l’Inps non aveva mai disconosciuto la conformità della copia all’originale del decreto ingiuntivo, documento rispetto al quale l’Istituto era terzo. Il mancato disconoscimento priva quindi di rilievo la contestazione sulla necessità della produzione in originale.
La Corte aggiunge un’ulteriore considerazione: l’originale del titolo esecutivo non è necessario nemmeno per legittimare l’azione di surroga dell’Inps ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 297/1982. Nessuna norma subordina l’esercizio della surroga alla produzione dell’originale anziché di una copia conforme; la surroga presuppone la prova del pagamento effettuato dall’Istituto al lavoratore, integrata dalla contabile di pagamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Inps alle spese secondo soccombenza, da distrarsi ai procuratori.
Nota della Redazione
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