Natura pubblica del fosso tombato e divieto di opere sul demanio idrico (Cass. civ. Sez. Un. n. 24044 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tombinatura di un corso d’acqua appartenente al demanio idrico non ne determina la perdita della natura pubblica, né fa venir meno il divieto di realizzare opere edilizie sulle aree sovrastanti. La qualificazione demaniale non dipende dalla classificazione formale risultante dal reticolo idrografico regionale, ma dalla riconosciuta attitudine del corso d’acqua ad usi di pubblico generale interesse. Le acque meteoriche convogliate nella rete fognaria e quelle nere destinate al mero smaltimento non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del requisito posto dall’art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, confermato dall’art. 1 del d.P.R. n. 238 del 1999. Ove il giudice di merito accerti, con ricostruzione di fatto insindacabile, che il fosso scorre separatamente dal collettore fognario, la censura che assume la coincidenza tra i due si risolve in un’inammissibile rinnovazione del giudizio di fatto.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato per civile abitazione, con area pertinenziale destinata a giardino e recintata, impugnava davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la demolizione di una recinzione e di una tettoia realizzate su tale area. L’Amministrazione assumeva la natura demaniale del sedime, in quanto sovrastante un fosso in parte tombato facente parte del demanio idrico regionale, e richiamava la delibera di Giunta che aveva approvato il progetto di sistemazione del fosso, rendendo necessario lo sgombero dell’area.
La proprietaria contestava la qualificazione demaniale, deducendo che nel sottosuolo scorreva una tubatura fognaria comunale e che il fosso aveva perso l’originaria funzione di corso d’acqua per divenire fognatura mista, con convogliamento di liquami e acque meteoriche verso il depuratore. Il Tribunale superiore rigettava il ricorso, riconoscendo la natura pubblica del corso d’acqua e l’inapplicabilità dell’usucapione ai beni demaniali. Proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dal Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, ravvisando nel ricorso l’autonomia espositiva richiesta dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e la specifica attinenza dei motivi al decisum.
Nel merito, il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 823, comma 1, cod. civ., del d.P.R. n. 238 del 1999, della legge n. 36 del 1994 e dell’art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che il fosso convogliasse solo acque reflue inservibili. La Corte ha ribadito il principio secondo cui le acque meteoriche e nere convogliate nelle fognature non sono acque pubbliche, per difetto dell’attitudine ad usi di pubblico generale interesse richiesta dall’art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, rimasto fermo anche dopo la legge n. 36 del 1994, come confermato dall’art. 1 del d.P.R. n. 238 del 1999. Ha tuttavia rilevato che il Tribunale superiore aveva recepito una diversa ricostruzione: la fognatura scorre al di sotto del fosso tombato, con un’apertura nel punto di intersezione che consente lo scarico nella fognatura nei periodi in cui le acque non defluiscono verso la foce.
Su questa base la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge. La ratio decidendi non risiede nella mancata dimostrazione dell’uso fondiario del fosso, né in un asserito scorrimento promiscuo di acque chiare e sporche, ma nell’accertamento che fosso e collettore fognario corrono separatamente, riprendendo il corso d’acqua il suo deflusso fino ad affluire nel fiume. La censura, in quanto volta a contestare tale ricostruzione, si risolve in una questione di fatto: l’applicazione di una norma ad una fattispecie concreta erroneamente ricostruita non ridonda necessariamente in violazione di legge, ma può integrare un vizio di motivazione, censurabile nei limiti del giudizio di legittimità.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi, avendo il Tribunale considerato le analisi chimiche e ritenuto che la presenza di sostanze inquinanti non contraddicesse la natura pubblica del corso d’acqua. Quanto al comportamento pregresso dell’Amministrazione, il fatto è stato giudicato privo di decisività, poiché la sentenza non si fonda sulla mera classificazione formale del fosso. Le Sezioni Unite hanno richiamato il principio per cui la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non si desume dalla sola circostanza che il bene non sia più adibito ad uso pubblico, ma richiede atti e fatti che evidenzino in modo inequivocabile la volontà dell’Amministrazione di sottrarre il bene a tale destinazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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