Interessi sul saldo prezzo nel preliminare solo dal passaggio in giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 12680 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze emesse ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. producono gli effetti del negozio non concluso solo dal momento del loro passaggio in giudicato. Ne consegue che, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà e il correlativo obbligo dell’acquirente di versare il prezzo o il suo residuo si perfezionano con quella pronuncia. L’obbligazione di pagamento del saldo prezzo diviene pertanto liquida ed esigibile solo in tale momento, con la conseguenza che non possono essere riconosciuti interessi legali o moratori maturati anteriormente. Il debito di valuta oggetto dell’esecuzione in forma specifica non giustifica, di per sé, una rivalutazione monetaria, né l’attribuzione di interessi su un’obbligazione che non era ancora esigibile.
Il Fatto
Le parti stipulano un preliminare di compravendita avente ad oggetto un compendio immobiliare a destinazione commerciale. La promissaria acquirente versa una caparra confirmatoria. L’immobile, al momento pattuito per il rogito, presenta difformità rispetto alle caratteristiche promesse: assenza delle conformità edilizie e urbanistiche, inadeguatezza dei locali all’attività prevista e provvista parziale della strada di accesso.
La promissaria acquirente rifiuta di stipulare il definitivo e agisce in giudizio per l’esecuzione in forma specifica del preliminare, con riduzione del prezzo. Il promittente venditore resiste e propone domanda riconvenzionale di risoluzione, restituzione dell’immobile, risarcimento e indennità di occupazione. Il Tribunale accoglie la domanda dell’acquirente e ridetermina il prezzo. La Corte di appello di Venezia conferma la statuizione, determina il saldo prezzo e riconosce gli interessi legali su di esso dalla domanda. Entrambe le parti ricorrono in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è respinto in tutti i motivi. Le censure di omesso esame di un fatto decisivo, proposte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili: la disposizione, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 143 del 2012, attribuisce rilievo al solo fatto storico, non alle questioni o argomentazioni. La contestazione della persuasività delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione e non è più censurabile secondo il nuovo parametro.
Nessun vizio di motivazione sussiste, inoltre, perché le deduzioni del ricorrente tendono a una diversa valutazione dei fatti. Entrambi i giudici di merito hanno escluso l’inadempimento dell’acquirente, imputando il rifiuto di stipulare al comportamento del promittente venditore. La Corte ribadisce che la revisione degli accertamenti di fatto è preclusa in sede di legittimità.
Quanto alle spese, il sindacato della cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è limitato a verificare la violazione del principio per cui le stesse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il ricorso incidentale è invece accolto. La Corte rileva una contraddizione nella sentenza impugnata: dopo aver negato la rivalutazione monetaria sul prezzo, la Corte di appello ha riconosciuto gli interessi legali sul saldo prezzo a partire dalla domanda, pur avendo affermato la responsabilità del promittente venditore per inadempimento contrattuale. Il debito di valuta nell’ambito dell’esecuzione in forma specifica, infatti, non giustifica l’attribuzione di interessi su un’obbligazione non ancora esigibile.
Il principio è che le sentenze emesse ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. producono gli effetti del negozio dal momento del passaggio in giudicato. Nel caso di vendita, ciò comporta il trasferimento della proprietà e l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo o il suo residuo. L’obbligazione di pagamento diviene quindi liquida ed esigibile solo in quel momento. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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