Responsabilità erariale dell’amministratore per omessa rendicontazione di contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 118 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti pubblici agevolati, l’omessa presentazione della rendicontazione finale di spesa entro i termini del bando integra danno erariale da sviamento delle risorse pubbliche. Il beneficiario che non assolva tempestivamente l’obbligo di rendicontazione non può invocare la produzione documentale tardiva, intervenuta dopo i solleciti e la revoca, non essendo essa idonea a dimostrare la corretta destinazione del contributo alle finalità pubblicistiche. La cessazione anticipata dell’attività, prima del termine minimo di stabilità e mediante fallimento su istanza della società, costituisce causa di revoca totale e sintomo dello sviamento. La mancata rendicontazione determina un’inversione dell’onere della prova a carico del convenuto circa l’insussistenza del danno.

Il Fatto

La Regione Piemonte, tramite la propria società finanziaria, concedeva a una società a responsabilità limitata un finanziamento agevolato di complessivi euro 158.744,00, di cui euro 111.120,80 a valere su fondi regionali, per la realizzazione di un progetto di intelligenza artificiale applicata allo sport. Il contributo veniva erogato nel luglio 2019. Il progetto andava concluso entro ventiquattro mesi e la rendicontazione finale trasmessa entro i sessanta giorni successivi.

La società beneficiaria chiedeva una variazione e proroga del progetto, ma non riscontrava le richieste istruttorie dell’ente finanziatore. Non presentava la rendicontazione, non pagava le rate e, nel novembre 2021, veniva dichiarata fallita su propria istanza. L’ente revocava l’agevolazione e chiedeva la restituzione. La Procura regionale conveniva in giudizio la società, in persona del curatore fallimentare, e un amministratore, per il risarcimento di euro 111.120,80.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione dichiara la contumacia della società, non costituita nonostante la regolarità della notifica. Rigetta l’eccezione di difetto di interesse ad agire, osservando che l’interesse azionato dalla Procura contabile non coincide con quello della singola amministrazione creditrice: esso mira alla tutela del buon andamento e del corretto impiego delle risorse erariali, restando distinto e autonomo rispetto al credito azionato in sede fallimentare. Ne deriva l’indipendenza delle due azioni, con il solo limite dell’integrale già avvenuto risarcimento.

La Sezione esclude che l’ammissione al passivo del credito vantato dall’ente finanziarie precluda l’accertamento della responsabilità erariale. Non esiste nell’ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, con il limite, operante in fase esecutiva, del divieto di duplicazioni risarcitorie e del conseguente ingiustificato arricchimento. Il curatore fallimentare è convenuto non in proprio, ma quale rappresentante della società fallita ai sensi dell’art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Nel merito, la domanda è accolta. La Sezione richiama la consolidata giurisprudenza sul rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, configurabile ogni qualvolta un soggetto sia vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dalla pubblica amministrazione. L’art. 43 del regio decreto n. 267/1942 e il bando, ai punti 5.1 e 6, prevedevano la revoca totale per mancato rispetto degli obblighi e per fallimento prima dei cinque anni dalla conclusione del progetto.

Quanto all’elemento oggettivo, la mancata rendicontazione comprova ex se la dannosità della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa. La produzione tardiva delle fatture, intervenuta circa due anni dopo il termine e dopo la revoca, non prova il collegamento dei beni con l’attività finanziata. La Sezione richiama il principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa e la giurisprudenza di legittimità sulla duplicazione dei titoli.

Sull’elemento soggettivo, il silenzio serbato di fronte alle richieste istruttorie del giugno 2021, sollecitate nell’agosto successivo, e la scelta di depositare i libri in tribunale prima della scadenza del termine, integrano il dolo contrattuale: l’inadempimento volontario e cosciente dell’obbligazione di rendicontazione. La crisi pandemica non scrimina la condotta, poiché la proroga richiesta sarebbe stata esaminata se solo fosse stata trasmessa la documentazione. La responsabilità è affermata anche in capo all’amministratore persona fisica, che ha diretto la gestione incidendo negativamente sulla realizzazione del programma pubblico.

I convenuti sono condannati in solido al risarcimento di euro 96.120,80, oltre rivalutazione e interessi, in favore della Regione e dell’ente finanziario, tenuto conto del versamento ricevuto all’esito del rito abbreviato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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