Danno all’immagine e reati comuni: difetto di giurisdizione contabile senza occasionalità necessaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 88 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti, in materia di danno all’immagine cagionato da un dipendente pubblico o da soggetto legato alla Pubblica Amministrazione da rapporto di servizio, sussiste solo quando la condotta illecita e dannosa sia in rapporto di occasionalità necessaria con l’attività istituzionale. Tale nesso non può desumersi dalla mera qualifica pubblica del soggetto agente, né dalla circostanza che il fatto sia stato commesso nel periodo di vigenza del rapporto. Occorre invece la prova che l’espletamento del servizio abbia costituito l’occasione necessaria della condotta e che questa abbia strumentalizzato la posizione ricoperta, essendo insufficiente una mera occasionalità di tempo e di luogo. La sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. può assumere valenza probatoria, ma solo per i fatti in essa cristallizzati: laddove i capi di imputazione non addebitino la strumentalizzazione dell’ufficio, l’azione risarcitoria per danno all’immagine non può fondarsi sull’appartenenza dell’autore alla Pubblica Amministrazione.

Il Fatto

Un ex ufficiale della Guardia di Finanza, congedato dal corpo il 21.08.2013, era stato raggiunto da una sentenza ex art. 444 c.p.p. per i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e associazione per delinquere (art. 416 c.p.), con confisca del profitto del reato. I fatti contestati si collocavano tra il 2012 e il 2016 e vedevano il convenuto quale anello di congiunzione tra insider primari e utilizzatori finali di notizie riservate. La Procura contabile aveva avviato un giudizio di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, quantificato in 25.000 euro. Il convenuto resisteva, eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in ragione della natura comune dei reati e dell’assenza di strumentalizzazione della funzione.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti prende le mosse dalla giurisprudenza consolidata in tema di giurisdizione contabile, ricordando che la responsabilità erariale postula un rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta illecita e le funzioni esercitate, ai sensi dell’art. 81, comma 1, R.D. n. 2440/1923, dell’art. 83, comma 1, del medesimo regio decreto e dell’art. 52, comma 1, R.D. n. 1214/1934. Il collegio chiarisce che la giurisdizione può affermarsi anche in presenza di condotte non rispondenti ai fini istituzionali, purché abbiano trovato nell’espletamento del servizio la loro occasione necessaria. Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella fattispecie in esame.

Il Collegio rileva una duplice criticità nella prospettazione accusatoria. In primo luogo, la parte prevalente delle condotte è successiva al congedo del convenuto dal corpo, intervenuto nell’agosto 2013: risulta indimostrato che l’ex militare abbia sfruttato informazioni acquisite durante il servizio per operazioni di borsa compiute da privato cittadino. In secondo luogo, e più radicalmente, anche per il periodo antecedente non vi è prova che il convenuto abbia acquisito notizie riservate violando i doveri inerenti alla sua qualità di ufficiale o abusando delle conoscenze maturate in ragione dell’ufficio.

L’esame dei capi di imputazione cristallizzati nella sentenza ex art. 444 c.p.p. smentisce l’assunto accusatorio: il convenuto è descritto come “istigatore” della condotta illecita, ma le informazioni privilegiate gli provenivano da terzi — membri di board di istituti di credito o esponenti di studi legali — che a tali notizie avevano accesso per la loro posizione. In nessun capo di imputazione è addebitata la strumentalizzazione dell’ufficio pubblico. La documentazione in atti conferma ulteriormente la natura comune dei reati: la relazione Consob descrive il sodalizio criminale come fondato su rapporti familiari, di amicizia e di conoscenza, senza alcuno sfruttamento di funzioni pubbliche. Non risulta l’utilizzo di banche dati del corpo, di evidenze investigative, di poteri coercitivi o di accessi privilegiati.

La Corte esclude che possano valere fonti probatorie alternative, come la sentenza della Corte d’Appello di Milano resa nei confronti di un coimputato anch’egli appartenente al corpo: il documento contiene solo un sintetico richiamo a considerazioni svolte nell’atto di appello del pubblico ministero, che non costituisce fonte probatoria. I reati commessi dal convenuto sono quindi reati comuni, realizzabili da chiunque a prescindere dalla qualità di dipendente pubblico. L’assenza del nesso di occasionalità necessaria è assorbente rispetto a ogni altra questione e conduce a dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Le spese restano a carico di chi le ha affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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