Danno erariale da falso diploma e scomputo del vantaggio conseguito dalla P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 175 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, il rapporto di lavoro è affetto da mera illegalità e non da illiceità della causa in senso forte, con la conseguenza che la prestazione effettivamente resa non può essere considerata priva di qualsiasi utilità per l’amministrazione. L’art. 1, co. 1-bis, legge n. 20/1994, quale norma speciale prevalente sull’art. 2126 cod. civ., impone lo scomputo quantitativo dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. e dalla comunità amministrata. Ne deriva che il danno erariale va ridotto in misura equitativa, in proporzione al vantaggio effettivamente ritratto dall’ente, ove le mansioni svolte siano routinarie e non richiedano titoli di elevata specializzazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un collaboratore scolastico, assumendo che avesse ottenuto l’inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia ATA per il triennio 2017/2019 mediante una falsa dichiarazione attestante il conseguimento di un diploma di operatore dei servizi per la ristorazione con il punteggio di 100/100, in realtà mai ottenuto. Sulla base di quel titolo il convenuto aveva stipulato due contratti di lavoro a tempo determinato con istituti scolastici della provincia di Mantova, percependo retribuzioni per complessivi euro 10.298,74.
Accertata la falsità del diploma, l’amministrazione aveva disposto la decadenza dalle graduatorie. Il convenuto, rinviato a giudizio per truffa e falso, era stato poi assolto. La Procura ha chiesto la refusione integrale delle somme, senza riduzione di addebito, invocando il dolo. La difesa ha eccepito lo stato di necessità, la buona fede, la conformità della prestazione resa e, in subordine, la riduzione equitativa del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso la sospensione del giudizio in attesa degli esiti penali, ribadendo l’autonomia del giudizio contabile e l’irrilevanza delle vicende penali e disciplinari sul danno erariale reclamato. Nel merito, la questione concerneva il danno da indebita percezione del trattamento economico connesso a prestazioni rese in assenza del titolo dichiarato.
La Corte ha preso atto che la costante giurisprudenza contabile, in casi analoghi, qualifica la fattispecie come illiceità della causa ex art. 2126 cod. civ., escludendo qualsiasi utilità della prestazione per l’ente. Tale indirizzo, secondo il Collegio, va rimeditato in talune ipotesi. L’art. 1, co. 1-bis, legge n. 20/1994, norma speciale prevalente sulla disciplina civilistica, impone infatti lo scomputo dei vantaggi comunque conseguiti dalla P.A. e dalla comunità amministrata.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’illiceità della causa ricorre solo quando il contratto contrasti con i principi etici fondamentali dell’ordinamento, non in ogni ipotesi di violazione di norme imperative. Ha richiamato la Corte cost. n. 296/1990, che ammette la tutela del lavoro esclusa solo in caso di illiceità in senso forte, nonché la Corte cost. n. 8/2023, che ha valorizzato la centralità dell’art. 2126 cod. civ. a protezione della causa dell’attribuzione costituita da attività concretamente prestata. Ha inoltre richiamato gli orientamenti possibilisti della giurisprudenza ordinaria e amministrativa, tra cui Cass., sez. lav., n. 20722/2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 5117/2014.
Il Collegio ha quindi distinto tre ipotesi. Nelle prestazioni non routinarie richiedenti titoli di elevata specializzazione non posseduti resta fermo l’obbligo di restituzione integrale. Nelle prestazioni routinarie rese da soggetto titolato, ma con votazione inferiore a quella dichiarata, la pretesa va rigettata. Nella fattispecie in esame — prestazioni routinarie e basiche rese da soggetto privo del titolo — la P.A. ha innegabilmente fruito di un vantaggio, pari almeno, in via prudenziale, al 50% della prestazione. Il carattere minimale delle mansioni di collaboratore scolastico ha indotto il Collegio a ritenere non del tutto inutili le prestazioni rese, con necessità di scomputo della differenza.
La condanna è stata pertanto quantificata equitativamente in euro 5.150,00, pari al 50% della somma contestata, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, con spese di giudizio a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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