Deposito del conto via PEC e decorrenza del termine quinquennale di estinzione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 258 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal perfezionamento del deposito del conto, che si realizza con il primo giorno lavorativo successivo all’invio del medesimo a mezzo PEC, secondo le regole tecniche vigenti all’epoca dei fatti. Le disfunzioni operative del sistema informativo e le incertezze sul piano tecnico e normativo, non opponibili all’agente contabile, non impediscono di riconoscere l’avvenuto invio con le modalità consentite dalla normativa. Il successivo inoltro del conto tramite il sistema informativo, privo di disciplina puntuale al momento del deposito, non assume alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, si produce ex lege per il solo decorso del tempo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale riferibile all’agente contabile di un Ateneo per l’esercizio 2017, acquisito nei sistemi informativi della Sezione giurisdizionale in data 3 dicembre 2019 e inizialmente incluso in una resa cumulativa. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva proceduto alla separazione d’ufficio e aveva ipotizzato la compilazione d’ufficio ai sensi dell’art. 147, comma 3, cod. giust. cont., rilevando la mancanza della sottoscrizione dell’agente, l’assenza del provvedimento di parificazione e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno.
L’agente contabile eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il deposito era avvenuto mediante PEC il 17 luglio 2018 e che la relazione di irregolarità era stata depositata il 3 dicembre 2024. La questione centrale è quindi individuare la data dalla quale far decorrere il termine di cui all’art. 150 cod. giust. cont.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del deposito dei conti giudiziali, muovendo dall’art. 20-bis del d.l. n. 179/2012 e dall’art. 6 cod. giust. cont., che riconoscono validità giuridica agli atti digitali integri e riferibili al soggetto emittente. Prima dell’attivazione del sistema informativo dedicato, il deposito poteva avvenire a mezzo PEC secondo le modalità del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 2015, che attribuiva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi e imponeva alla Segreteria di confermare la presa in carico e attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo.
Su questa base, la Corte afferma che il deposito del conto sarebbe dovuto perfezionarsi al massimo entro il 18 luglio 2018. Ciò non avvenne per disfunzioni legate all’avvio e alla funzionalità del nuovo applicativo, la cui prolungata interruzione è stata accertata. L’acquisizione al sistema informatico si verificò solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio da parte dell’Università, e tale data fu assunta dal magistrato istruttore non risultando a sistema la presa in carico del 2018.
Il Collegio ritiene dirimente stabilire la data del deposito, poiché sia al 17 luglio 2018 sia al 3 dicembre 2019 erano applicabili l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. e l’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. L’estinzione ha natura decadenziale sostanziale, con effetti processuali, e si fonda sul bilanciamento tra certezza dell’azione di controllo e diritto dell’agente contabile alla definizione della propria posizione in tempi certi, senza incidere sull’azione di responsabilità amministrativa.
Le disfunzioni operative, le difficoltà organizzative e le incertezze tecnico-normative non sono opponibili all’agente contabile e non possono elidere il dato dell’avvenuto invio con posta certificata. Quanto al successivo invio tramite il sistema informativo, avvenuto in fase di transizione e in assenza di puntuale disciplina, la Corte esclude qualsiasi valenza interruttiva o novativa: riconoscergli l’effetto di una nuova costituzione in giudizio introdurrebbe una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del deposito.
Pertanto, la data rilevante è individuata nel primo giorno lavorativo successivo all’invio PEC, ovvero nel 18 luglio 2018. Poiché la relazione ex art. 145, comma 4, cod. giust. cont. è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, il giudizio è dichiarato estinto. La Corte respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati indicati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili.
Nota della Redazione
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