Il giudicato esterno non copre la domanda su cui il giudice ha omesso di pronunciarsi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 122 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non può passare in giudicato una pronuncia che non c’è perché è stata omessa. Se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda, e tale omissione non sia interpretabile come assorbimento della questione pretermessa o come rigetto implicito, la parte che l’aveva proposta ha una facoltà alternativa: far valere l’omissione come motivo di gravame oppure riproporre la domanda in un separato e successivo giudizio. In quest’ultimo caso non è opponibile l’eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza precedente che aveva omesso di pronunciarsi su quel punto. L’accoglimento dell’appello avverso la declinatoria di inammissibilità fondata sul giudicato comporta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 199, c. 2, c.g.c.
Il Fatto
Alla visita di leva del 7 dicembre 1989, il militare dichiarò di aver sofferto di perforazione timpanica sinistra, ma fu giudicato idoneo e incorporato nel luglio 1991. Nell’ottobre 1991 fu ricoverato per otite media purulenta cronica sinistra e quindi riformato. Con domanda del 9 aprile 1992 chiese il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la diversa patologia “otite bilaterale catarrale cronica”, sulla quale la CMO di Palermo non si espresse mai, limitandosi a pronunciarsi negativamente sulla sola infermità monolaterale. Il Ministero emanò il decreto n. 258 dell’11 aprile 2003 con cui negò il trattamento pensionistico privilegiato per l’otite monolaterale, e il giudice territoriale, con sentenza n. 1779/2009, respinse il ricorso condividendo il giudizio della CMO sulla patologia monolaterale.
Dopo la conferma in appello e la declaratoria di inammissibilità della revocazione, nel 2015 il militare diffidò l’Amministrazione a pronunciarsi sull’otite bilaterale catarrale cronica. Il Ministero rispose confermando il proprio operato, e il nuovo ricorso fu dichiarato inammissibile dal giudice territoriale per violazione del giudicato esterno. Avverso tale sentenza è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’appello rilevando l’equivocità che ha caratterizzato l’intera vicenda: la domanda amministrativa del 1992 riguardava l’otite bilaterale catarrale cronica, ma la CMO di Palermo, interpellata dal Ministero, si espresse solo sulla diversa infermità monolaterale “otite media purulenta cronica sx”, i cui esiti cicatriziali ritenne non dipendenti da causa di servizio. Nulla fu mai statuito sulla patologia bilaterale, che pure risultava riscontrata nella parte diagnostica del verbale. Il decreto n. 258/2003 e il successivo contenzioso si incentrarono esclusivamente sull’infermità monolaterale.
Il Collegio richiama il principio di legittimità, uniforme e costante, secondo cui non può passare in giudicato una pronuncia che non c’è in quanto omessa: se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda e l’omissione non è interpretabile come assorbimento o rigetto implicito, la parte può riproporre la domanda in un separato giudizio, senza che sia opponibile l’eccezione di giudicato esterno. La Corte osserva che, nel caso di specie, l’accertamento del nesso causale tra l’otite bilaterale e il servizio è stato completamente pretermesso nel giudizio esitato nella sentenza n. 1779/2009: il tenore letterale della motivazione dimostra che il primo giudice concentrò l’analisi solo sulla patologia attenzionata dalla CMO, escludendo che possa configurarsi un rigetto implicito o un assorbimento.
Il giudicato si è quindi formato solo sulla parte relativa all’assenza del nesso eziopatogenetico per l’otite monolaterale, preesistente al servizio come riconosciuto dallo stesso interessato sin dalla visita di leva. Nulla è mai stato accertato rispetto all’otite bilaterale, sicché nessun giudicato può essersi formato in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pensione privilegiata tabellare.
L’appello è pertanto accolto e la sentenza di primo grado è riformata: in applicazione dell’art. 199, c. 2, c.g.c., la causa è rimessa alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio nel merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.
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Nota della Redazione
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