Sopravvenuto difetto di interesse e inammissibilità del ricorso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 15 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata e la mancata coltivazione del giudizio da parte del ricorrente determinano il difetto di interesse ad agire e la conseguente inammissibilità del ricorso. L’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, poiché è in relazione a tale momento che va valutato. La declaratoria di inammissibilità, definendo il giudizio su questione pregiudiziale, giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Due ex appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, titolari di trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo, lamentavano che fosse stata applicata l’aliquota prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, invece di quella più favorevole dell’art. 54 del medesimo testo normativo, con riguardo alla quota retributiva.
Dopo istanze rimaste senza riscontro, i ricorrenti adivano la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione. In corso di causa l’INPS riliquidava i trattamenti applicando il coefficiente di rendimento del 2,445% per anno e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. I ricorrenti riconoscevano la soddisfazione della pretesa ma chiedevano la condanna dell’Istituto alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudicante muove dalla nozione di cessazione della materia del contendere, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi. Quando invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, il suo apprezzamento non può tradursi in una pronuncia di cessazione, ma semmai in una valutazione dell’interesse ad agire.
Nel caso concreto, i provvedimenti di riliquidazione prodotti dall’INPS hanno soddisfatto la pretesa dei ricorrenti. Tuttavia la Corte rileva che dalla mancata rappresentanza all’udienza dei ricorrenti emerge la volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio per ottenere un provvedimento giurisdizionale.
Da tale condotta deriva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire. L’interesse ad agire, osserva il giudicante, deve essere presente non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione, e la sua verifica va compiuta logicamente prima di ogni altra valutazione di merito. Esso richiede un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice.
Esclusa la cessazione della materia del contendere, la Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, la definizione del giudizio su questione pregiudiziale ne consente l’integrale compensazione.
Nota della Redazione
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